Sentenza del 15/06/2018 n. 15853 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IN GENERE IRPEF - Dirigente Enel - Fondo di previdenza integrativo - Regime fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della liquidazione in forma capitale di una pensione integrativa aziendale Enel, corrisposta nel 2000 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. L’erede chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF applicate dal datore di lavoro, sostenendo che la parte corrispondente al rendimento dovesse essere tassata con ritenuta del 12,50% e che la restante parte fosse assoggettata al regime del TFR. L’Agenzia delle Entrate contestava sia la qualificazione della prestazione come derivante da contratti assicurativi o di capitalizzazione, sia la prova e la corretta individuazione del rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole al contribuente e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, per gli iscritti al fondo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono interamente soggette a tassazione separata. Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda soltanto la sorte capitale, mentre la ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, anche se il mercato non è finanziario. Non sono invece qualificabili come rendimento agevolato le somme determinate mediante riserve matematiche o calcoli tecnico-attuariali, né quelle rapportate alla redditività generale dell’impresa. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente la composizione della prestazione e la prova dell’effettivo rendimento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Il regime di tassazione separata si applica integralmente alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001 e, per le prestazioni anteriori, alla sola sorte capitale.
La ritenuta agevolata si applica, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, soltanto al rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
La tassazione separata delle prestazioni in capitale riguarda i soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l’entrata in vigore del decreto, secondo la disciplina temporale successiva.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla legge n. 30 del 1997
"devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti ... successivamente"
La norma distingue tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementare, delimitando temporalmente l’applicazione delle disposizioni fiscali.
D.Lgs. n. 47 del 2000, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001
"si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001"
Per i vecchi iscritti, il nuovo regime fiscale opera sugli importi maturati dal 1° gennaio 2001; per quelli maturati prima continuano ad applicarsi le regole previgenti.
TUIR, artt. 41 e 42, successivamente artt. 44 e 45
"redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione"
Le norme consentono di applicare analogicamente il trattamento previsto per i contratti assicurativi ai rendimenti derivanti da contratti di capitalizzazione, purché si tratti effettivamente di redditi di capitale.
Codice di procedura civile, artt. 360, 366 e 378
Sono richiamate, rispettivamente, le regole sui motivi del ricorso per cassazione, sull’indicazione della procura e sul deposito della memoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di una prestazione previdenziale liquidata in capitale occorre distinguere sia la data di iscrizione al fondo sia il periodo di maturazione delle somme.
- Per i vecchi iscritti, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 devono essere scomposte tra sorte capitale e rendimento; la prima segue la tassazione separata, il secondo può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
- Il rendimento agevolabile deve derivare da un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche immobiliare o comunque non necessariamente finanziario.
- Non costituiscono rendimento agevolabile le somme calcolate con criteri attuariali, riserve matematiche o sulla base della redditività complessiva dell’azienda, se manca la prova di uno specifico investimento del capitale del fondo.
- La qualificazione formale del fondo o della prestazione come assicurativa non è sufficiente: il trattamento fiscale dipende dalla reale struttura del fondo e dalla concreta origine delle somme.
- Chi chiede il rimborso deve fornire una documentazione analitica che distingua contributi, sorte capitale e rendimento effettivamente prodotto; un prospetto generico del datore di lavoro può non essere sufficiente.
- In caso di cassazione con rinvio, l’esito definitivo della controversia non è ancora stabilito: il giudice di rinvio deve applicare i principi indicati dalla Cassazione e rideterminare l’eventuale rimborso.
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