Cassazione Civile, Ordinanza n. 27799/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato il rigetto, in primo grado, della sua domanda di protezione umanitaria. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi di impugnazione, ma il testo della pronuncia evidenzia che l'atto non conteneva un'esposizione sommaria e completa dei fatti di causa: mancavano l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle domande nei precedenti gradi, delle difese del Ministero nei giudizi di merito, delle ragioni della decisione di primo grado e del contenuto della sentenza di appello. La censura, quindi, non consentiva alla Corte di legittimità di comprendere compiutamente l'oggetto della controversia e la portata delle doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo che il ricorso non contenesse una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e quindi non fosse autosufficiente. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, idonea a rendere comprensibili le reciproche pretese, le difese, lo svolgimento del processo e le ragioni della decisione impugnata, senza necessità di attingere ad altre fonti o atti del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di avere una completa cognizione della controversia e delle censure, perché privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa.
- L'autosufficienza del ricorso impone che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi essenziali della vicenda sostanziale e processuale, comprese le difese svolte nei gradi di merito e il contenuto delle decisioni impugnate, senza rinvii necessari ad atti esterni.
- I motivi di impugnazione non possono sostituire l'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366 c.p.c., poiché sono destinati a illustrare le censure e non a ricostruire la vicenda processuale.
Come è indicizzato
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