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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24156/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per l'utilizzo di tre lavoratori irregolari nell'anno 2002. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha ritenuto legittimo l'atto sanzionatorio, sia quanto alla motivazione per relationem sia quanto alla dedotta questione sull'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché nella motivazione si affermava che l'appello era infondato pur essendo accolto; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 9, comma 10, lett. b), della l. n. 289 del 2002 e per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di avere aderito al condono tombale e di avere inoltre dedotto, nel ricorso originario, la mancata valutazione delle prove testimoniali acquisite in sede di accertamento, idonee a dimostrare che i rapporti di lavoro irregolari erano iniziati in un momento diverso da quello presunto dall'Ufficio; 3) nullità dell'atto per la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, assumendo che la CTR avesse trascurato il rilievo costituzionale prospettato dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il contrasto tra una frase della motivazione e il dispositivo integri un errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. e non un vizio di impugnazione. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva esaminato una questione diversa da quella effettivamente dedotta dalla contribuente e dunque aveva omesso l'esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; ha inoltre ritenuto necessario verificare in rinvio la data di notifica del processo verbale di constatazione ai fini dell'eventuale applicabilità del condono ex art. 9, comma 10, lett. b), l. n. 289 del 2002. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva preso in considerazione un profilo di illegittimità costituzionale diverso da quello dedotto nel giudizio, relativo all'impossibilità di provare l'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro irregolare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il contrasto tra dispositivo e una formula della motivazione, quando il contenuto complessivo della decisione resti intelligibile, non integra nullità deducibile con ricorso per cassazione ma errore materiale emendabile.

  • art. 287 c.p.c.

    L'errore materiale della sentenza è emendabile con la procedura di correzione e non con l'impugnazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente che il giudice abbia affrontato una questione diversa da quella effettivamente dedotta.

  • art. 9, comma 10, lett. b), L. 289/2002

    Per verificare l'eventuale definizione agevolata della lite è necessario accertare la data di notifica del PVC da cui origina l'atto sanzionatorio.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    La questione di costituzionalità rilevante è quella relativa all'impossibilità per il datore di lavoro di provare una data di inizio del rapporto irregolare diversa da quella presunta dalla norma; non quella, diversa, concernente il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

  • art. 287 c.p.c.

    Applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contrasto tra dispositivo e singola espressione della motivazione non determina nullità della sentenza se il contenuto complessivo della decisione consente di individuare con certezza la statuizione resa; in tal caso il rimedio è la correzione dell'errore materiale.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste quando il giudice omette di esaminare il fatto storico decisivo che sia stato specificamente dedotto e discusso tra le parti, non quando affronta una questione differente da quella devoluta.
  • La deduzione di una causa di definizione agevolata o condono richiede la verifica dei presupposti temporali e procedurali previsti dalla relativa disciplina, inclusa la data di notifica dell'atto presupposto.
  • Quando si censura la mancata considerazione di una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve pronunciarsi sul preciso profilo di incostituzionalità effettivamente prospettato, non su un tema diverso non devoluto.
  • La ripartizione corretta tra questione di diritto e accertamento dei fatti è decisiva: la mancata corrispondenza tra motivo di ricorso e oggetto effettivo della decisione può integrare un vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta accertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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