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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22837/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due soggetti titolari di buoni fruttiferi postali della serie Q, emessi nell’aprile-maggio 1988 e cointestati, avevano chiesto in primo grado l’accertamento del diritto a ottenere il rimborso secondo gli importi indicati sul retro dei titoli, sostenendo che il valore di rimborso dovesse essere quello risultante dalla tabella stampata a tergo e non quello calcolato da Poste Italiane. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello aveva accolto il gravame, ritenendo che, dal 21° al 30° anno, dovessero applicarsi gli importi fissi risultanti dal titolo e che la differenza con quanto offerto da Poste derivasse da un erroneo calcolo della società. Poste Italiane ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il rendimento risultante dal D.M. 13 giugno 1986, dalla tabella allegata e dalla stampa sul retro dei buoni coincideva con quello da essa calcolato e che la Corte territoriale non aveva verificato tale coincidenza; con il secondo, denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. del Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, affermando di aver applicato correttamente la disciplina della serie Q e che i conteggi avversari erano errati perché elaborati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha richiamato il quadro normativo sull’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato, e sulla disciplina del D.M. 13 giugno 1986, osservando che il contrasto tra le indicazioni presenti sul titolo e quelle contenute nel decreto va risolto attribuendo prevalenza al decreto ministeriale, che integra la disciplina del rapporto e sostituisce le pattuizioni negoziali incompatibili. Ha inoltre valorizzato la propria giurisprudenza recente in tema di buoni postali della serie Q/P e Q, secondo cui l’imperfetta o incompleta stampigliatura non consente di far prevalere la tabella del titolo sulle condizioni fissate dal decreto. In applicazione di tali principi, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indica il rito introduttivo utilizzato in primo grado per la domanda di accertamento e condanna.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è invocato come vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto.

  • art. 173 D.P.R. 20 marzo 1973, n. 156

    la disciplina sulle variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali ha natura cogente e opera sui buoni di nuova serie e, in certi casi, sulle serie precedenti.

  • art. 1 del D.L. n. 460/1974 conv. in L. n. 588/1974

    ha novellato l’art. 173 del codice postale consentendo variazioni del tasso di interesse anche in pejus mediante decreto ministeriale.

  • art. 1339 c.c.

    le statuizioni negoziali incompatibili con la disciplina imperativa sono sostituite di diritto dalle previsioni del decreto ministeriale.

  • art. 1342, comma 1 c.c.

    richiamato per affermare la prevalenza delle clausole aggiunte su quelle predisposte e incompatibili nei moduli contrattuali.

  • art. 4 del D.M. del Ministero del Tesoro 13 giugno 1986

    istituisce la nuova serie Q dei buoni fruttiferi postali e ne determina i relativi tassi di rendimento.

  • art. 5 del D.M. del Ministero del Tesoro 13 giugno 1986

    prevede l’utilizzo dei moduli della precedente serie P con timbri di aggiornamento e l’indicazione dei nuovi tassi.

  • art. 6 del D.M. del Ministero del Tesoro 13 giugno 1986

    estende i nuovi tassi anche ai buoni delle serie precedenti.

  • art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973

    richiamato solo per ricordare l’originaria esenzione fiscale dei buoni postali fruttiferi.

  • art. 1 del D.L. 19 settembre 1986 n. 556

    ha assoggettato i buoni postali fruttiferi alla ritenuta erariale del 12,50%.

  • D.L. 1 aprile 1996, n. 239

    ha soppresso il precedente regime e introdotto l’imposta sostitutiva sugli interessi, mantenendo per i buoni la misura del 12,50%.

  • D.M. 27 novembre 1997

    richiamato da Poste Italiane per sostenere il calcolo dei rendimenti al netto delle ritenute fiscali.

Massime di principio

  • In tema di buoni fruttiferi postali, quando il contenuto del titolo e le indicazioni del decreto ministeriale istitutivo non coincidono, il contrasto va risolto attribuendo prevalenza alla disciplina dettata dal decreto, che integra e sostituisce le pattuizioni incompatibili.
  • La disciplina di variazione dei tassi dei buoni postali prevista dall’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato, ha natura cogente; perciò le condizioni economiche stabilite con fonte normativa prevalgono sulle difformi indicazioni materiali apposte sul titolo.
  • L’eventuale imperfezione materiale della stampigliatura o l’incompletezza della tabella riportata sul buono non vale, di per sé, come manifestazione di volontà negoziale idonea a derogare alle condizioni fissate dal decreto ministeriale.
  • Nel valutare i rendimenti dei buoni postali occorre distinguere tra profili di rendimento e profili fiscali: la contestazione deve investire specificamente il criterio di calcolo applicato, non potendo confondersi l’aliquota fiscale con il saggio di interesse pattuito o imposto dalla disciplina speciale.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge possono essere esaminati congiuntamente quando investono entrambi la corretta ricostruzione del dato normativo e fattuale posto a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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