Sentenza n. 30/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2021/2832 del 27.04.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento n. 2021/2832 del 27 aprile 2021, per complessivi euro 40.116,48, fondata sulle ingiunzioni n. 64/2016 e n. 73/2016
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’intimazione deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. In particolare, ha sostenuto che l’ingiunzione n. 73/2016 duplicasse una precedente pretesa contenuta nella nota comunale prot. n. 6106 del 7 marzo 2016 e che fosse stata emessa mentre era pendente il giudizio promosso contro tale nota. Ha inoltre rilevato che la medesima ingiunzione n. 73/2016 era stata impugnata in un ulteriore giudizio, sicché l’intimazione del 2021 avrebbe reiterato una pretesa ancora controversa e non definitiva. È stata altresì contestata l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle censure relative alla pretesa duplicazione e alla mancanza di definitività dell’ingiunzione n. 73/2016, il Collegio ha richiamato la precedente sentenza n. 723/2021, che aveva respinto l’impugnazione proposta contro l’ingiunzione, confermando la stabilità dei suoi presupposti giuridici e ritenendo ormai inoppugnabile il provvedimento sanzionatorio presupposto. Il secondo giudizio avente a oggetto la stessa ingiunzione era stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 55/2022 per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta decisione nel merito. Pertanto, l’intimazione impugnata risultava fondata su titoli ormai definitivi e non configurava un illegittimo bis in idem. La censura relativa alla sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è stata dichiarata inammissibile, poiché riguardava i presupposti sostanziali dell’ingiunzione ormai definitivi e non poteva essere utilmente dedotta contro il successivo atto di riscossione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della società intimata.
Norme richiamate
La censura relativa alla sanzione edilizia prevista dalla disposizione è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro i presupposti dell’ingiunzione, ormai definitivi.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La contestazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma deve essere proposta contro il relativo provvedimento presupposto e non può essere fatta valere, una volta consolidato tale titolo, contro la successiva intimazione di pagamento.
Richiamato quale disciplina dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La successiva intimazione di pagamento è legittimamente fondata su un’ingiunzione fiscale quando quest’ultima, e i provvedimenti presupposti, siano divenuti definitivi per effetto del rigetto dell’impugnazione o della stabilizzazione giudiziale dei relativi titoli.
- Le contestazioni concernenti l’an e il quantum della sanzione edilizia devono essere rivolte contro il provvedimento sanzionatorio presupposto; una volta che tale provvedimento sia divenuto inoppugnabile, le medesime contestazioni non possono essere riproposte contro il successivo atto di riscossione.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in un secondo giudizio relativo allo stesso atto, intervenuta dopo una precedente decisione di merito, non impedisce di riconoscere la definitività del titolo già stabilita dalla pronuncia di merito.
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