Cassazione Penale, Ordinanza n. 07181/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che, dopo la riqualificazione della condotta come incauto acquisto, il termine fosse spirato. Con il secondo motivo ha censurato la violazione di legge e il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla mancata sostituzione della pena detentiva breve; quanto a quest'ultima, la Corte rileva anche che non era stata formulata una specifica richiesta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che per il reato commesso il 21 agosto 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017, con termine base di quattro anni per la contravvenzione, aumento per interruzione e ulteriore sospensione, sicché il reato non era ancora prescritto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, reputando immune da vizi la motivazione della Corte di merito che aveva escluso i presupposti della non punibilità in ragione della commissione di diversi reati, anche della stessa indole. Quanto alla sostituzione della pena, ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non può disporla d'ufficio se non vi è una specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame, trattandosi di disciplina eccezionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
La sostituzione della pena detentiva breve in appello non può essere disposta d'ufficio se nell'atto di impugnazione non è stata formulata una specifica e motivata richiesta; la norma ha carattere eccezionale e derogatorio al principio devolutivo.
ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando)
Per i reati commessi nel periodo indicato si applica la disciplina della riforma Orlando in materia di prescrizione, con gli effetti richiamati nella decisione.
mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta si inserisce in una pluralità di reati, anche della stessa indole, e la motivazione sul punto sia логicamente e giuridicamente corretta.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo di applicazione della legge n. 103/2017, il termine va calcolato secondo la disciplina allora vigente, tenendo conto del termine base, degli eventuali aumenti per interruzione e delle sospensioni maturate, così da verificare se l'estinzione sia effettivamente intervenuta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando il giudice valorizzi la pluralità dei reati commessi e la loro omogeneità, purché la motivazione non presenti vizi logici o giuridici.
- Nel giudizio di appello la sostituzione della pena detentiva breve non può essere applicata d'ufficio dal giudice di secondo grado se manca una specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame; si tratta infatti di una deroga eccezionale al principio devolutivo.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione che esclude la non punibilità o altri benefici è limitato alla verifica dell'assenza di vizi logici e giuridici, non potendo la Cassazione sostituire una diversa valutazione del fatto se la decisione di merito è congrua.
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