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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7797/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Napoli che ha accolto la domanda di estradizione proposta dal Principato di Monaco in relazione al mandato di arresto del 09/05/2023 con cui il Tribunale di Monaco lo ha condannato a 1 anno di reclusione per partecipazione ad associazione finalizzata al riciclaggio e reimpiego di proventi di delitti tributari. I motivi di ricorso contestano: (i) la mancata osservanza del principio di reciprocità e la riserva monegasca sulla non estradizione dei propri cittadini (art.702 c.p.p. invocato dalla difesa) e, connesso, il divieto di bis in idem; (ii) la prescrizione del reato secondo la legge italiana e l'applicabilità dell'art.10 della Convenzione europea di estradizione (poiché il Principato non ha firmato il Quarto Protocollo del 2012), nonché l'identità del fatto rispetto a un procedimento italiano già archiviato; (iii) la violazione dell'art.705, comma 2, lett. b), c.p.p. perché l'ordinamento monegasco non prevede sospensione condizionale né misure alternative, con possibile violazione degli artt.3 e 27 Cost. e dell'art.7 CEDU, e l'incertezza circa la deduzione della detenzione cautelare già scontata dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: il Principato di Monaco è parte della Convenzione europea di estradizione (1957) e la riserva monegasca che definisce "national" in base alla legge di Monaco non può essere invocata da un cittadino italiano; la clausola di "reciprocità" è di natura politica e può essere esercitata solo dall'Autorità politica (Ministro della Giustizia), quindi il vizio prospettato è inammissibile. Quanto alla prescrizione, poiché l'Italia ha ratificato il Quarto Protocollo addizionale (legge 24 luglio 2019, n.88) il giudice italiano applica la disciplina della prescrizione dello Stato richiedente (Monaco), dove la pena non è prescritta; quindi non sussiste l'ostativo per prescrizione. Il principio del bis in idem è escluso perché i fatti oggetto del procedimento italiano e di quello monegasco risultano differenti sotto i profili oggettivi, soggettivi e spazio-temporali. La mancanza, nell'ordinamento monegasco, di misure alternative alla detenzione non costituisce di per sé violazione dei principi fondamentali italiani e non ostacola l'estradizione; la questione costituzionale è manifestamente infondata. L'arresto e la detenzione cautelare del ricorrente sono avvenuti secondo l'art.716 c.p.p.; pertanto la censura sulla deduzione della custodia è infondata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; sono disposti gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art.203 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957), art.1

    le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente

    La Corte ricorda l'obbligo di cooperazione previsto dalla Convenzione; l'adesione del Principato di Monaco fonda la richiesta di estradizione nei confronti di un cittadino italiano.

  • Convenzione europea di estradizione (art.26, comma 3) - riserva del Principato di Monaco

    The Principality of Monaco declares that the term "national" in the context of Article 6, paragraph 1, of the European Convention on Extradition means any person who is a "Monégasque" under the legislation of Monaco

    La riserva definisce 'cittadino' secondo la legge monegasca; tuttavia tale riserva non può essere opposta dal ricorrente italiano e l'eventuale esercizio della facoltà politica di rifiuto per motivi di reciprocità spetta all'Autorità politica (Ministro della Giustizia).

  • Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (Vienna, 20/09/2012) e legge italiana 24 luglio 2019, n.88

    L'Italia ha ratificato il Protocollo che stabilisce che, ai fini dell'estradizione, si tenga conto esclusivamente della disciplina della prescrizione dello Stato richiedente; quindi il giudice italiano applica la prescrizione dello Stato che chiede l'estradizione.

  • Convenzione europea di estradizione (art.10, formulazione originaria)

    L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta

    La formulazione originaria vale per gli Stati non aderenti al Quarto Protocollo; tuttavia l'Italia, avendo ratificato il Protocollo, applica la regola modificata che privilegia la disciplina della Parte richiedente.

  • Art. 702 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla reciprocità; la Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo sul carattere non reciprocato dell'estradizione perché la clausola di reciprocità è materia di esercizio politico (competenza del Ministro) e la riserva monegasca non vale a favore del ricorrente italiano.

  • Art. 649 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle cause di rifiuto dell'estradizione (es. prescrizione); la Corte ha applicato la disciplina vigente nel diritto internazionale e interno (ratifica del Protocollo) per valutare la prescrizione.

  • Art. 705, comma 2, lett. b), c.p.p.

    La norma vieta l'estradizione se la sentenza contiene disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento richiesto; la Corte ha ritenuto che l'assenza, nel diritto monegasco, di misure alternative alla detenzione non costituisca di per sé violazione di principi fondamentali italiani.

  • Art. 716 c.p.p.

    Regola l'arresto e la custodia nell'ambito di procedimenti di estradizione; la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto del ricorrente ai sensi di tale norma, escludendo la censura relativa alla deduzione della detenzione cautelare.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone o prevede l'addebito delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • Art. 203 disp. att. c.p.p.

    Norma sugli adempimenti comunicativi successivi all'esito del procedimento; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di comunicazione.

  • Costituzione (art.3, art.27) e art.7 CEDU

    Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale (parziale secondo la difesa); la Corte li ha esaminati e ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto all'assenza di misure alternative nell'ordinamento monegasco.

Massime di principio

  • La riserva di uno Stato sulla clausola di 'non estradizione dei propri cittadini' prevista dalla Convenzione europea non può essere invocata dal singolo ricorrente cittadino di altro Stato: l'eventuale esercizio della 'reciprocità' è decisione dell'Autorità politica (Ministro della Giustizia) e non una doglianza giudiziariamente opponibile.
  • Se lo Stato richiesto (Italia) ha ratificato il Quarto Protocollo del 2012, il giudice italiano valuta la prescrizione tenendo conto esclusivamente della disciplina dello Stato richiedente; una prescrizione maturata solo secondo la legge italiana non impedisce automaticamente l'estradizione.
  • Per valutare il divieto di bis in idem è necessaria una comparazione concreta dei fatti (componenti oggettive, soggettive e spazio-temporali): la mera attinenza o connessione tra procedimenti non è sufficiente a configurare identità del fatto.
  • L'assenza, nell'ordinamento dello Stato richiedente, di istituti analoghi alla sospensione condizionale della pena o a misure alternative alla detenzione non costituisce di per sé una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento richiesto e non impedisce automaticamente l'estradizione.
  • Le doglianze relative alla deduzione della custodia cautelare devono tener conto del contesto procedurale: l'arresto per estradizione disciplinato dall'art.716 c.p.p. è legittimo e non basta una mera incertezza formale per annullare l'estradizione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di incompatibilità con la CEDU richiedono una concreta e rilevante violazione dei diritti fondamentali; argomentazioni astratte o generiche vengono generalmente respinte.
  • Le questioni di politica estera e di reciprocità tra Stati (ad es. applicazione di riserve e rifiuto politico dell'estradizione) ricadono nella competenza dell'Autorità esecutiva e non sono normalmente sindacabili dal giudice.

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