Cassazione Penale, Ordinanza n. 11769/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti i ricorrenti, confermando così la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Rimini per il reato ex art. 75 DPR 380/01. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, condannati dal Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito relativa a un reato edilizio. Contestavano, in sostanza, la ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito: deducevano che il collaudo dell'opera sarebbe stato in realtà effettuato e avrebbe prodotto effetti, e sostenevano la legittimità della porzione di edificio realizzata con concessione edilizia. La Corte rileva che tali censure miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e risultavano inoltre prive di adeguate allegazioni a sostegno, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
disposizione posta a base della condanna di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze contro la decisione di condanna.
principio di autosufficienza del ricorso
il ricorso deve contenere allegazioni e riferimenti sufficienti a consentire il controllo di legittimità; la mera contestazione fattuale priva di adeguato supporto è inammissibile.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta la ricostruzione del fatto deve indicare in modo puntuale gli elementi e le allegazioni su cui fonda la critica, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono cause idonee a escludere la colpa nella proposizione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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