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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1465/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La snc Sciovie Lacedel Pocol impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva escluso la sua domanda risarcitoria per vizi dell'opera, aveva accolto la domanda di pagamento del corrispettivo avanzata da Costruzioni Dal Pont e aveva assolto dall'addebito l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, ritenendo che i danni derivassero da un movimento franoso e che il committente avesse fornito un'approfondita indagine geologica che esonerava appaltatore e progettista. Il ricorso contestava, tra l'altro, la valutazione delle indagini geologiche, la rideterminazione del danno, la responsabilità del progettista per l'opera dello specialista geologo e la liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della snc Sciovie Lacedel Pocol, ritenendolo infondato e affermando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'esonero di responsabilità dell'appaltatore e del progettista in presenza di un'approfondita indagine geologica commissionata dal committente e utile anche all'ottenimento della concessione edilizia. Le impugnazioni incidentali (condizionate all'accoglimento del ricorso principale) sono state dichiarate assorbite. La ricorrente è stata condannata a rifondere alle parti resistenti le spese di Cassazione, e ad adempiere agli oneri contributivi previsti.

Norme richiamate

  • art. 1667 cod. civ.

    Disciplina la responsabilità dell'appaltatore per i difetti dell'opera; la Cassazione conferma che tale responsabilità può essere esclusa se il committente ha fornito all'appaltatore un'adeguata e approfondita indagine geologica.

  • art. 1668 cod. civ.

    Norma sui vizi e difformità dell'opera: richiamata nel quadro delle azioni della committente, ma la valutazione fattuale della Corte d'appello ha escluso il nesso di causalità con la condotta dell'appaltatore.

  • art. 2055 cod. civ.

    Regola la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia; citata nella cornice delle regole civilistiche sulla responsabilità oggettiva/accertamento delle cause dei danni.

  • art. 2728 cod. civ.

    Regola la presunzione relativa di responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto la presunzione superata dalle circostanze probatorie (indagine geologica del committente).

  • art. 2232 cod. civ.

    Riferito ai rapporti di mandato/professionisti: citato nella contestazione della responsabilità del progettista per l'opera dello specialista, ma la Corte ha ritenuto l'affidamento al geologo del committente esonerante.

  • art. 2236 cod. civ.

    Diligenza richieste al professionista per attività tecniche complesse; la Corte ha richiamato che ulteriori indagini sarebbero state necessarie solo se non fossero complesse o richiedessero mezzi straordinari.

  • art. 1218 cod. civ.

    Responsabilità per inadempimento: evocata nella doglianza ma la Corte d'appello ha motivato l'assenza di colpa o inadempimento degli operatori tecnici.

  • art. 1176 comma 2 cod. civ.

    Diligenza del buon padre di famiglia o specifica per professionisti; usata per valutare la condotta dell'appaltatore e del progettista rispetto all'indagine geologica disponibile.

  • art. 1669 cod. civ.

    Garanzia per i vizi dell'opera: richiamata nella cornice della responsabilità ex appalto ma non ritenuta applicabile per le cause del danno in presenza dell'indagine geologica del committente.

  • art. 2043 cod. civ.

    Fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale: evocata nella contestazione ma la Corte ha ritenuto che il danno fosse dovuto a causa naturale/franosa e non a colpa dei tecnici o dell'appaltatore.

  • legge 1086/71 e DM 1980

    Normativa tecnica evocata in relazione agli obblighi del progettista e alla necessità di perizia geotecnica; la Corte ha comunque ritenuto che, nella specie, l'indagine geologica commissionata dal committente fosse esaustiva per gli scopi progettuali e per il rilascio della concessione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.

    Motivi di cassazione per omesso esame di fatti decisivi: la Cassazione ha rilevato che le doglianze relative alla valutazione dei fatti erano, in realtà, richieste di rivalutazione probatoria non ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 2735 cod. civ.

    Valore probatorio delle scritture private: la censura sulla valenza confessoria di documenti è stata ritenuta incentrata su valutazione probatoria, materia riservata al giudice di merito.

  • art. 91 e art. 92 cod. proc. civ.

    Regole sulle spese processuali e sulla compensazione: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice circa la compensazione e ha ritenuto corretta l'imposizione delle spese alla parte soccombente, anche per le spese del chiamato in garanzia non arbitrario.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2001

    Riferimento ai presupposti per il versamento di importi aggiuntivi; la Corte ha dato atto dell'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'onere aggiuntivo nei confronti della ricorrente.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera può essere esclusa se il committente ha fornito un'approfondita indagine geologica, utilizzata anche per ottenere la concessione edilizia; in tali casi l'appaltatore non è tenuto a compiere indagini ulteriori che richiedano mezzi o competenze straordinarie.
  • Il progettista delle strutture può essere esonerato dalla responsabilità quando abbia legittimamente fatto affidamento su una perizia geotecnica commissionata e svolta dal committente, purché detta perizia sia completa e abbia influenzato le scelte progettuali e amministrative (es. rilascio della concessione).
  • Le questioni di valutazione probatoria e l'apprezzamento della rilevanza dei documenti sono prerogativa del giudice di merito; in Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti se non per profili di diritto specificamente dedotti (art. 360 c.p.c.).
  • La parte che chiama in garanzia un terzo non viene automaticamente esonerata dalle spese se la domanda proposta contro di essa viene rigettata: le spese del chiamato possono gravare sull'attore soccombente quando la chiamata non sia arbitraria.
  • Per impugnare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e puntuale la motivazione del giudice di merito; rimandi generici alla regola iuris non sono ammissibili.
  • La facoltà di compensazione delle spese processuali è discrezionale e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito; la sua mancata applicazione difficilmente è sindacabile in cassazione.

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