Cassazione Civile, Ordinanza n. 08106/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi asseritamente omessi in relazione a soci lavoratori rimasti assenti dal marzo 2008 all'aprile 2011. La cooperativa ha opposto l'atto sostenendo, per il periodo anteriore al 19.10.2008, la prescrizione del credito contributivo e chiedendo l'annullamento parziale dell'avviso; per il periodo successivo ha contestato l'obbligo di versare il minimale contributivo, deducendo che la sospensione della prestazione lavorativa era stata concordata con i soci per crisi aziendale, che in tale situazione non sarebbe dovuta alcuna retribuzione e che, comunque, il socio lavoratore non sarebbe equiparabile al lavoratore subordinato perché partecipa al rischio d'impresa. Ha inoltre contestato l'applicazione delle sanzioni e della relativa riduzione, richiamando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. I motivi di ricorso erano cinque: 1) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato cessata la materia del contendere sul periodo prescritto, nonostante persistesse l'interesse all'accertamento della prescrizione e all'annullamento parziale dell'avviso; 2) violazione della disciplina sul minimale contributivo (art. 1 d.l. n. 338/1989; art. 2, co. 25, l. n. 549/1995; art. 3, co. 4, d.lgs. n. 423/2001) per l'asserita non operatività della regola in caso di sospensione concordata della prestazione e di mancata retribuzione; 3) omesso esame del fatto decisivo della sospensione temporanea concordata con i lavoratori; 4) violazione della l. n. 142/2001 per la pretesa non equiparabilità del socio lavoratore al prestatore subordinato; 5) violazione dell'art. 116, co. 15, l. n. 388/2000 per il diniego della riduzione sanzionatoria in assenza di un obiettivo contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dal secondo al quinto: ha ribadito che il minimale contributivo si applica anche alle cooperative con soci lavoratori, perché la contribuzione si calcola sulla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, e che tale regola opera anche nelle ipotesi di sospensione o assenza della prestazione non previste dalla legge o dal contratto collettivo, anche se concordate dalle parti e giustificate da crisi aziendale. Ha inoltre confermato che una delibera assembleare di stato di crisi ex art. 6 l. n. 142/2001 non incide sugli obblighi contributivi e non legittima il versamento sotto-minimale. Quanto alle sanzioni, ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, perché censurava solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, e in parte infondato, poiché la riduzione ex art. 116, co. 15, l. n. 388/2000 presuppone il pagamento integrale dei contributi, circostanza mancante. È invece stato accolto il primo motivo: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul periodo anteriore al 19.10.2008 è stata ritenuta erronea, perché la cooperativa aveva mantenuto interesse all'accertamento della prescrizione e non aveva rinunciato alla domanda di accertamento negativo del debito; l'opposizione all'avviso di addebito, in tale prospettiva, vale come opposizione all'esecuzione e l'accertamento della prescrizione deve comportare la caducazione, totale o parziale, del titolo esecutivo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale segmento temporale e rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il relativo riesame.
Norme richiamate
è richiamato per escludere che vi fosse difetto di interesse della cooperativa a far accertare la prescrizione del credito contributivo.
è invocato per censurare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ritenuta non coerente con la domanda di accertamento negativo del debito.
art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989
fissa il criterio del minimale retributivo imponibile come base di calcolo dei contributi previdenziali, applicabile anche alle cooperative con soci lavoratori.
art. 1, co. 1, l. n. 389/1989
è richiamato quale conversione del d.l. n. 338/1989 e, dunque, quale fonte della regola del minimale contributivo.
art. 2, co. 25, l. n. 549/1995
è richiamato insieme alle altre norme sul minimale contributivo, a sostegno dell'obbligo di contribuzione parametrato ai minimi contrattuali.
art. 3, co. 4, d.lgs. n. 423/2001
estende ai soci lavoratori di cooperativa la disciplina del minimale contributivo prevista per i lavoratori subordinati ai fini previdenziali.
la Corte esclude che valga a sottrarre il socio lavoratore all'equiparazione previdenziale al lavoratore subordinato.
la delibera di stato di crisi non incide sulla disciplina degli obblighi contributivi e non consente di versare contributi sotto il minimo contrattuale.
art. 116, co. 15, l. n. 388/2000
la riduzione delle sanzioni richiede che i contributi siano stati comunque pagati per intero; inoltre il motivo è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi.
Massime di principio
- Il minimale contributivo si applica anche alle cooperative con soci lavoratori: la base imponibile previdenziale non può scendere sotto la retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, salvo che una diversa misura sia consentita dalla legge o dal contratto collettivo.
- La sospensione concordata della prestazione lavorativa per ragioni di crisi aziendale non esclude, di per sé, l'obbligo di versare contributi sul minimale, quando la sospensione non sia prevista da una fonte legale o collettiva idonea a derogare al parametro contributivo.
- Le delibere assembleari che dichiarano lo stato di crisi della cooperativa e dispongono riduzioni dei trattamenti economici non incidono, da sole, sugli obblighi contributivi, perché non sono fonti idonee a determinare la retribuzione minima imponibile ai fini previdenziali.
- In tema di sanzioni contributive, la riduzione prevista dall'art. 116, co. 15, l. n. 388/2000 presuppone il pagamento integrale dei contributi; in mancanza di tale pagamento la riduzione non è applicabile.
- Nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito, la deduzione della prescrizione del credito previdenziale integra una domanda di accertamento negativo della pretesa sostanziale e può condurre alla caducazione, totale o parziale, del titolo esecutivo.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere è ammissibile solo quando siano definitivamente venute meno tutte le ragioni del contrasto tra le parti; se permane interesse all'accertamento della prescrizione, la cessazione non può essere dichiarata.
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