Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29210/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un privato contro un Comune per danni da allagamenti e infiltrazioni provenienti da una strada comunale. In primo grado il Tribunale aveva condannato l’ente sia a eseguire opere di demolizione e ricostruzione di un muro e di regimentazione delle acque, sia a pagare un risarcimento per equivalente. In appello le parti avevano poi concluso una transazione: il Comune si impegnava a rinunciare all’appello, eseguire i lavori entro un anno, pagare una somma per ulteriori danni e le spese; il privato rinunciava alle somme per equivalente e accettava la rinuncia all’appello. Poiché i lavori erano stati eseguiti in ritardo, il privato aveva ottenuto più decreti ingiuntivi per la penale prevista, e anche il quarto decreto per il ritardo successivo al 7 maggio 2013. Il Comune si oppose sostenendo che l’assetto tecnico previsto in transazione era divenuto irrealizzabile per il parere della Soprintendenza e che, comunque, il ritardo successivo era imputabile al privato che aveva impedito l’accesso al fondo. Chiese quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione della transazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., o in subordine la non debenza della penale. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano, in sintesi, questioni di omessa considerazione di fatti decisivi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata valutazione dell’adempimento parziale, falsa applicazione degli artt. 1256, 1258 e 1463 c.c., violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e dell’art. 1976 c.c. sulla transazione novativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha affermato che impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione e risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive sono effetti giuridici connessi e contestuali: se la prestazione divenuta impossibile nasce da un contratto sinallagmatico, l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1256 c.c. comporta anche la risoluzione ex art. 1463 c.c. Ne consegue che la domanda di accertamento dell’impossibilità sopravvenuta può legittimamente condurre, anche d’ufficio, alla declaratoria di risoluzione del contratto. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse ultrapetizione, poiché il Comune stesso aveva già chiesto in primo grado la risoluzione ex art. 1463 c.c.; ha ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi, osservando che la valutazione della essenzialità della parte di prestazione divenuta impossibile spetta al giudice di merito, che l’obbligo di stimolare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. riguarda questioni di fatto o miste e non mere questioni di diritto, e che l’art. 1976 c.c. limita la sua portata alla sola risoluzione per inadempimento, non anche a quella per impossibilità sopravvenuta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1256 c.c.

    L’impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l’obbligazione; nel caso di obbligazione nascente da contratto sinallagmatico, questo effetto si collega alla risoluzione del rapporto contrattuale.

  • art. 1258 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la liberazione del debitore in caso di impossibilità solo parziale; la Corte non lo applica perché esclude che la prestazione impossibile fosse parziale in senso decisivo.

  • art. 1463 c.c.

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta determina la risoluzione del contratto e la liberazione della parte che non può più eseguire la prestazione.

  • art. 1976 c.c.

    "La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato"

    La norma va interpretata restrittivamente: il divieto riguarda solo la risoluzione della transazione per inadempimento e non si estende alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la pronuncia ultra petita perché la domanda di accertamento dell’impossibilità sopravvenuta implica anche gli effetti risolutori.

  • art. 101 c.p.c.

    L’obbligo di sollecitare il contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio riguarda questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le questioni di puro diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi dedotti ai sensi di tale disposizione sono stati ritenuti infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio processuale; la Corte ha escluso la violazione denunciata dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che le censure non rispettassero il paradigma del vizio denunciato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base della trattazione camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione dell’importo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato incidentalmente per la ripetizione dell’indebito delle prestazioni già eseguite in caso di risoluzione.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato incidentalmente per gli effetti restitutori della risoluzione del contratto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come fondamento della causa non imputabile dell’impossibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione produce un effetto unitario: estingue l’obbligazione e, al tempo stesso, comporta la risoluzione del contratto sinallagmatico da cui essa nasce.
  • La domanda di accertamento dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione può legittimare, anche d’ufficio, la declaratoria di risoluzione del contratto, quando il rapporto sia sinallagmatico e la fattispecie concreta integri la causa legale di scioglimento.
  • L’art. 1976 c.c. va interpretato restrittivamente: il limite alla risoluzione della transazione novativa riguarda soltanto la risoluzione per inadempimento del rapporto transattivo, non anche la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
  • Il divieto di pronuncia oltre la domanda non è violato quando il giudice attribuisce gli effetti giuridici che la legge collega automaticamente al fatto dedotto in giudizio.
  • L’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste che richiedano nuove allegazioni o nuove prove, non le questioni di puro diritto.
  • La valutazione dell’essenzialità della parte di prestazione divenuta impossibile è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.