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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03092/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detentori)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di rilascio di un immobile sito in Agrigento e il pagamento di una indennità per occupazione senza titolo. La società immobiliare aveva agito per ottenere la consegna del bene e la condanna al pagamento di somme mensili dal 3.10.2013. I convenuti avevano opposto l'esistenza di una scrittura privata del 25.6.2009, collegata all'acquisto dell'immobile nell'ambito di un concordato fallimentare, sostenendo che la società avesse garantito ad alcuni di loro la detenzione degli immobili trasferiti, salvo vendita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della società e riconosciuto il diritto di detenzione dei convenuti indicati; la Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente il gravame della società, ordinando il rilascio e condannando al pagamento dell'indennità di occupazione, fondandosi anche sulla produzione in appello di una scrittura privata del 15.7.2013. In cassazione, i ricorrenti principali hanno dedotto la violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per l'ammissibilità di tale documento, sostenendo che non fosse stato dimostrato un fatto non imputabile alla società che ne giustificasse la tardiva produzione; hanno inoltre dedotto la nullità della sentenza per la morte di uno dei convenuti tra la sentenza di primo grado e la notifica dell'appello. La società ha proposto ricorso incidentale per contestare il difetto di legittimazione passiva di una convenuta, ma il ricorso incidentale è stato depositato tardivamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale solo in parte: ha respinto la censura relativa alla morte del convenuto, applicando il principio di ultrattività del mandato e ritenendo valida la notifica dell'appello al procuratore costituito in primo grado; ha invece ritenuto fondate le censure contro l'utilizzo della scrittura privata del 15.7.2013, perché il documento era stato prodotto tardivamente in appello senza la necessaria allegazione e prova dell'impossibilità non imputabile di produrlo prima. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai profili accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello della società senza considerare il documento tardivamente introdotto e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    divieto di nuove prove/documenti in appello salvo dimostrazione della non imputabilità della mancata produzione tempestiva

    La produzione documentale in appello è ammessa solo se la parte allega e dimostra di non aver potuto produrre il documento in primo grado per causa a sé non imputabile; in mancanza, il documento è inammissibile e non può fondare la decisione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, nullità e vizio motivazionale per contestare la decisione d'appello.

  • art. 369 c.p.c.

    termine di deposito del ricorso incidentale

    Il ricorso incidentale deve essere depositato nel termine previsto; il deposito oltre il termine comporta improcedibilità.

  • art. 371 c.p.c.

    deposito del controricorso con ricorso incidentale

    L'impugnazione incidentale è soggetta alle regole di deposito proprie del giudizio di cassazione, richiamate dalla Corte per dichiararne l'improcedibilità.

  • art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.

    il deposito si ha [...] per avvenuto a tutti gli effetti, alla data di spedizione

    La regola sul perfezionamento del deposito via posta non è applicabile se la data di spedizione del plico non è leggibile e non è provata tempestivamente la data effettiva di spedizione.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato per la difesa personale di una delle parti, senza rilievo decisivo nella ratio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, in conseguenza dell'improcedibilità dell'impugnazione incidentale.

  • art. 124 l.fall.

    Richiamato solo per descrivere il contesto del concordato fallimentare in cui la società aveva acquistato l'immobile.

Massime di principio

  • In appello la produzione di documenti nuovi è consentita soltanto se la parte dimostra specificamente che la mancata produzione in primo grado è dipesa da causa non imputabile; il giudice di secondo grado non può fondare la decisione su un documento tardivo in assenza di tale allegazione e prova.
  • La violazione del divieto di nova documentali in appello integra un vizio decisivo quando la sentenza si basi proprio su quel documento, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame delle restanti prove.
  • La morte di una parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica dell'appello non determina automaticamente nullità del gravame se opera il principio di ultrattività del mandato e l'impugnazione è stata notificata al procuratore costituito nel precedente grado.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale è improcedibile se non è depositato nel termine perentorio previsto; la prova della tempestiva spedizione postale deve essere concreta e leggibile, non potendosi supplire con mere affermazioni non documentate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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