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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.G. contestava il classamento automatico dell'immobile in categoria catastale A/2, classe 6, chiedendo l'attribuzione della categoria A/3 e di una classe non superiore alla 5. Deduceva la disparità di trattamento rispetto ad abitazioni analoghe realizzate da altre cooperative nello stesso piano di edilizia economica e popolare, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'erronea valutazione delle caratteristiche dell'immobile. Sosteneva inoltre che l'Agenzia non avesse provato adeguatamente consistenza, finiture e caratteristiche dell'unità abitativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso e attribuito la categoria A/3, classe 5. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, confermando il classamento A/2, classe 6, sulla base dello stato di fatto dell'immobile, delle finiture, dell'ampiezza e del numero dei vani, dei servizi e degli accessori. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte rivolta contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva perché non aveva partecipato al precedente grado di appello. Ha inoltre rigettato, per inammissibilità, le censure rivolte contro l'Agenzia, ritenendole generiche, non specificamente riferite alle motivazioni della sentenza impugnata e dirette sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 600 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    La censura relativa all'onere della prova non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo inammissibile e diretta, nella sostanza, a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e devono aggredire puntualmente le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non attinenti alla decisione sono inammissibili.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    La riforma organizzativa ha comportato l'autonomia delle agenzie fiscali rispetto al Ministero, sicché, nei giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta all'agenzia che ha emesso l'atto, se il Ministero non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio.

  • Principi in materia di classificazione catastale

    La categoria catastale deve essere determinata principalmente in base alle concrete caratteristiche e allo stato di fatto dell'immobile. La realizzazione in un'area P.E.E.P. o mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia economica e popolare non determina automaticamente l'attribuzione della categoria A/3, perché la qualificazione catastale e quella prevista dalla normativa sull'edilizia economica e popolare perseguono finalità diverse.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale conta soprattutto la situazione concreta dell'immobile: finiture, dimensioni, numero dei vani, servizi, accessori e caratteristiche effettive, non soltanto la sua ubicazione in un piano di edilizia economica e popolare o l'origine pubblica del finanziamento.
  • La presenza di immobili analoghi classificati diversamente può essere rilevante solo se il contribuente dimostra in modo puntuale l'effettiva identità delle caratteristiche e l'ingiustificata disparità di trattamento; la mera ubicazione nello stesso complesso non è sufficiente.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti dalla legge.
  • Un ricorso per cassazione deve contestare con precisione tutte le motivazioni autonome poste a fondamento della sentenza, indicare i fatti decisivi e riportare gli elementi necessari per consentire il controllo diretto della censura; rinvii generici agli atti o contestazioni apodittiche comportano l'inammissibilità.
  • Il ricorso deve essere rivolto contro il soggetto che ha partecipato al grado precedente e che risulta destinatario della sentenza impugnata. Il Ministero non è legittimato passivamente se il giudizio di appello si è svolto esclusivamente contro l'agenzia fiscale competente.

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