Cassazione Penale, Sentenza n. 12490/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 240 e 240-bis c.p.) nei confronti di beni intestati alla ricorrente come terza non indagata. La ricorrente deduceva violazione di legge per una presunta inversione dell'onere della prova e per l'uso di una presunzione inammissibile di illecita accumulazione: sosteneva di aver dimostrato la lecita provenienza dei beni (per successione/donazione dalla nonna Mazza Anna e per atti del padre deceduto) e che non doveva essere a lei, esclusivamente, l'onere di provare la liceità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro, fondandosi su gravi indizi a carico del padre (Angelo Moccia), sulla sua appartenenza apicale al clan Moccia e sulla sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti effettuati. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto fondato il sospetto di intestazioni fittizie e che la società MINVIM e gli acquisti contestati fossero stati finanziati con risorse di origine illecita riconducibili al clan (anche tramite la nonna Mazza Anna). Le prove documentali difensive sono state valutate e giudicate insufficienti a superare la presunzione di illecita accumulazione; l'argomento della successione/donazione è stato considerato recessivo di fronte agli indizi di interposizione e alla mancanza di risorse lecite alternative. La Cassazione ha concluso che non sussistono vizi di legge o di motivazione tali da giustificare l'annullamento del provvedimento cautelare.
Norme richiamate
art. 240, comma 1 cod. pen.
Base normativa per la confisca dei beni di provenienza delittuosa; il sequestro preventivo è stato disposto in funzione della successiva confisca ex art. 240.
Norma che consente la confisca 'allargata' per reati di tipo mafioso anche nei confronti di beni formalmente intestati a terzi quando siano collegati all'attività del clan; applicata per giustificare il sequestro dei beni intestati alla figlia.
Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la Corte ha dunque valutato la presenza di vizi di legittimità e motivazionali radicali e li ha esclusi.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Consente la prova per indizi purché tali indizi abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia validamente utilizzato indizi patrimoniali e investigativi per ricostruire l'interposizione fittizia e la sproporzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e precedenti)
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008; Cass. Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990
Richiamati i principi secondo cui il vizio deducibile in cassazione deve essere di natura legale o una motivazione così carente da risultare incomprensibile; inoltre è consolidato che l'interposizione fittizia può essere provata anche per indizi se rispettano i requisiti dell'art.192 c.p.p.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto anche sui beni formalmente intestati a terzi non indagati se emergono gravi indizi che collegano quei beni a un soggetto appartenente a un'organizzazione criminale e se vi sono elementi di sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
- La titolarità formale dei beni non esclude la possibilità di sequestro quando sia dimostrata, anche per indizi, un'interposizione fittizia o una disponibilità economica condivisa all'interno del nucleo familiare/associativo.
- La prova dell'origine lecita dei beni può essere fornita dalla difesa, ma il giudice valuta la credibilità e l'adeguatezza delle produzioni documentali nel quadro complessivo degli elementi investigativi; mere dichiarazioni o documenti non corroborati possono essere ritenuti insufficienti.
- Le affermazioni circa eredità o donazioni devono essere verificate alla luce delle risultanze patrimoniali e della storia di intestazioni fittizie: l'ipotesi ereditaria è meno efficace se ricorre una comprovata pratica familiare di occultamento della titolarità.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla fondatezza degli elementi fattuali e sull'apprezzamento delle prove è molto limitato; sono sindacabili le violazioni di legge e i vizi motivazionali radicali, non la valutazione logica dei fatti quando essa risulti coerente e non manifestamente illogica.
- La prova per indizi è ammessa (art.192 c.p.p.) ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; nei casi di criminalità organizzata la valutazione complessiva degli indici di sproporzione e delle condotte familiari può legittimare misure reali anche su terzi formali.
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