Cassazione Civile, Ordinanza n. 33261/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento di un immobile sito in Collesalvetti, attribuendogli la categoria D/7 in luogo della categoria E/1 proposta dalla società contribuente all'esito di procedura DOCFA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso originario; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva confermato, ritenendo che l'unità immobiliare fosse un capannone non riconducibile alla categoria E, idoneo a produrre autonomamente reddito e potenzialmente dotato di autonomia funzionale. La società ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese in presenza di accettazione della rinuncia e ha negato l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità. È stata richiamata anche la possibilità di rinuncia successiva all'istanza di decisione dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c. senza condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dai difensori; l'accettazione della controparte rende efficace la rinuncia.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di accettazione della rinuncia non va disposta la regolazione delle spese giudiziali.
La pronuncia sulle spese è presupposto per l'applicazione della sanzione, che resta quindi preclusa quando il procedimento si estingue per rinuncia accettata.
La parte che, dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c., chieda la decisione e poi rinunci al ricorso non può essere condannata alla somma prevista dalla norma, secondo l'orientamento richiamato.
È richiamato come procedimento di definizione accelerata rispetto al quale la parte può chiedere decisione e poi rinunciare al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica quando la decisione è di estinzione per rinuncia, poiché la norma opera in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è efficace se è depositata prima dell'adunanza camerale e risulta accettata dalla controparte, determinando l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, non si provvede alla regolazione delle spese, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto se la decisione finale è di estinzione del giudizio, perché la norma ha carattere eccezionale e si applica solo ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La parte che abbia chiesto la decisione dopo una proposta di definizione accelerata può comunque rinunciare successivamente al ricorso, senza che ciò comporti automaticamente la sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c.
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