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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05555/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli accertamenti alcolemici eseguiti per la guida in stato di ebbrezza. In particolare, ha sostenuto l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'esame alcolimetrico, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di critica analitica della motivazione impugnata e non corredato da puntuali ragioni di diritto. Ha inoltre richiamato i principi secondo cui l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. può essere dato senza formule sacramentali e la prova dell'avvenuto avvertimento può essere fornita anche tramite la deposizione dell'agente operante, ove il giudice ne valuti rigorosamente precisione, completezza e attendibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sugli accertamenti alcolemici, osservando che la Corte d'appello aveva escluso la nullità del verbale e riconosciuto che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore risultava espressamente dall'atto. Ha inoltre precisato che il reato non era prescritto né al momento della sentenza impugnata né al momento della decisione di legittimità; comunque, l'inammissibilità del ricorso precludeva la possibilità di rilevare d'ufficio eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    L'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'esame alcolemico non richiede formule sacramentali né necessariamente la forma scritta, purché l'avviso sia idoneo a raggiungere lo scopo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità rilevabili d'ufficio.

  • art. 544 c.p.p.

    È richiamato solo per individuare il dies a quo della sospensione del corso della prescrizione nella disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo considerato.

Massime di principio

  • Nel reato di guida in stato di ebbrezza, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'alcoltest non deve essere necessariamente documentato con formula scritta o sacramentale: ciò che conta è che l'avvertimento sia stato effettivamente dato in modo idoneo allo scopo.
  • Se il verbale non reca in modo univoco la documentazione dell'avviso, la prova del suo avvenuto rilascio può essere fornita anche tramite la deposizione dell'agente operante; spetta però al giudice verificarne con motivazione rigorosa precisione, completezza e attendibilità.
  • La nullità del verbale di accertamenti urgenti sulle persone non può essere affermata in assenza di elementi concreti di incertezza sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica analitica della motivazione impugnata e specifiche ragioni di diritto; censure meramente ripetitive di quelle già disattese in appello sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere rilevata in sede di legittimità l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, poiché manca un valido rapporto di impugnazione ai fini dell'art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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