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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27293/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo relativo a canoni di locazione non corrisposti. La debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, rigettata in primo grado, e poi appello, anch'esso respinto. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso sulla base di interpretazioni arbitrarie ed errate delle norme di diritto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, sostenendo che, nel giudizio presupposto di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di improcedibilità dovesse riferirsi alla domanda monitoria e non alla domanda di opposizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sopravvenuta. In sostanza, la ricorrente mirava a ottenere, tramite l'opposizione all'esecuzione, la rimozione degli effetti di quanto statuito nel giudizio presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che il ricorso tendeva, in realtà, a rimettere in discussione il giudicato formatosi nel diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cosa non consentita mediante opposizione all'esecuzione. Ha inoltre rilevato che non era neppure chiarito se l'ordinanza del Tribunale di Milano, che nel giudizio monitorio aveva dichiarato l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, fosse stata impugnata. È stato richiamato, sul punto, il principio del prospective overruling. La Corte ha anche affermato che la decisione della Corte d'appello non era irragionevole e costituiva comunque espressione del potere di interpretazione degli atti giudiziali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate e, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 113 c.p.c.

    la ricorrente lo ha richiamato sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso sulla base di interpretazioni arbitrarie delle norme di diritto

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    la Corte ha trattato il tema della mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando che la censura mirava comunque a incidere su un giudicato già formatosi

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la Corte menziona l'interpretazione costituzionalmente orientata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 in tema di compensazione delle spese

Massime di principio

  • L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per rimuovere o aggirare il giudicato formatosi in un diverso processo, salvo che ricorrano specifici rimedi impugnatori o di impugnazione straordinaria previsti dall'ordinamento.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del decisum o a sovvertire gli effetti di una statuizione ormai definitiva.
  • Quando si deduce un errore relativo alla declaratoria di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione, occorre verificare con precisione quale sia stata la statuizione oggetto di giudicato e se essa sia stata tempestivamente impugnata.
  • La decisione del giudice di merito sull'interpretazione degli atti giudiziali è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'irragionevolezza o della violazione di criteri giuridici, non potendosi sostituire una diversa lettura interpretativa se quella adottata è plausibile.
  • In presenza di soccombenza totale, il giudice può compensare le spese quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente apprezzate, anche in considerazione della complessità della materia e dell'incidenza di mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSfratto per morositàInadempimento
RamiProcesso civileLocazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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