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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01278/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La lite nasce da una domanda di rimozione di contatori dell'acqua, della luce e del gas collocati su un muro di confine tra due fondi vicini, uno dei quali originariamente appartenuto al ricorrente e poi ceduto al Comune. In primo grado gli attori chiedevano lo spostamento dei contatori e, in subordine, l'autorizzazione a spostarli a spese del convenuto, assumendo che il muro fosse comune; il convenuto contestava, sostenendo che il muro fosse stato costruito dal suo dante causa prima del frazionamento e che fosse comune anche con gli attori. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova della proprietà esclusiva del muro in capo agli attori. In appello gli attori riproponevano la domanda, ma la fondavano su una diversa ricostruzione: il muro sarebbe stato interamente costruito sulla loro particella e quindi di loro proprietà esclusiva per accessione. La Corte d'appello accoglieva la domanda di rimozione dei contatori e compensava le spese. Il ricorrente in Cassazione deduceva: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 934 c.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per domanda nuova in appello, poiché era mutata la causa petendi da comunione del muro a proprietà esclusiva per accessione; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., con riferimento a testimonianze e a una comunicazione comunale che avrebbero mostrato che il muro era anteriore alla cessione del terreno al Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che in appello i controricorrenti avessero introdotto inammissibilmente una domanda nuova, poiché la richiesta di rimozione dei contatori era stata in primo grado fondata sulla comunione del muro di confine, mentre in appello era stata sorretta dalla diversa causa petendi della proprietà esclusiva del muro per accessione. È stato rigettato il secondo motivo, mentre il primo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato come parametro della validità della motivazione della sentenza.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato per sostenere la proprietà per accessione del muro costruito sul fondo di una parte.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va verificato con riguardo alle conclusioni dell'atto di appello; nel caso concreto il motivo è stato rigettato.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove; la modifica della causa petendi che trasforma il fondamento della pretesa integra domanda nuova ed è inammissibile d'ufficio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memorie nel procedimento in cassazione camerale.

  • art. 880 c.c.

    Richiamato dalla Corte come disciplina della presunzione di comunione del muro divisorio, poi sostituita in appello dalla tesi della proprietà esclusiva per accessione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello è inammissibile la modifica della causa petendi che, a parità di petitum sostanziale, introduca un diverso fatto costitutivo della pretesa rispetto a quello dedotto in primo grado.
  • La verifica della violazione dell'art. 112 c.p.c. in appello va compiuta con riferimento alle conclusioni dell'atto di appello e al thema decidendum del secondo grado, non alle sole deduzioni svolte in primo grado.
  • La proposizione di una domanda nuova in appello deve essere rilevata d'ufficio e comporta l'inammissibilità della domanda stessa.
  • Quando il motivo di ricorso accolto è assorbente rispetto agli altri, i restanti motivi non vengono esaminati nel merito.
  • La sola diversa qualificazione giuridica della pretesa non è decisiva se, in concreto, mutano i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda; tale mutamento integra domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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