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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23300/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando la carenza di specificità delle censure, la loro impropria trasformazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e, comunque, la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre non ha liquidato spese per la mancata difesa della curatela intimata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Due proprietari di fondi coltivati, uno a vigna e uno a pesche, avevano agito per il risarcimento dei danni assumendo che l’allagamento dei terreni, causato dal riversamento d’acqua da una centrale di sollevamento gestita dalla società convenuta, avesse reso improduttivi i fondi per più anni. Il tribunale aveva accolto solo la domanda del proprietario della vigna, rigettando quella relativa al pescheto; la Corte d’appello, su impugnazione della società poi fallita e riassunzione della curatela, aveva ridotto il risarcimento spettante al primo e confermato il rigetto per il secondo. In cassazione entrambi i ricorrenti hanno dedotto, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo nella quantificazione del lucro cessante: per il primo, la sottostima del periodo di mancata fruttificazione e del conseguente prodotto commerciabile; per il secondo, il mancato riconoscimento di qualsiasi danno nonostante l’accertato allagamento. La Corte ha ritenuto che le doglianze, in realtà, non indicassero alcun preciso fatto storico trascurato, ma mirassero soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale peritale e un esito più favorevole, inoltre ostacolato dalla doppia conforme e dalla mancanza di specifiche contestazioni tempestive alle consulenze tecniche di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio è configurabile solo se viene individuato un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia omesso di esaminare; non consente di sollecitare una mera rivisitazione delle risultanze peritali o del giudizio di fatto.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Opera la preclusione del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme, impedendo di censurare in cassazione questioni già decise in modo conforme nei due gradi di merito, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme era già prevista da questa disposizione, oggi abrogata, ed è richiamata come quadro applicativo della medesima limitazione al ricorso.

  • d.lgs. n. 149/2022, art. 27, comma 3, lett. a)

    La disciplina introdotta dal correttivo processo civile si applica ai ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023 e ha riscritto la regola della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore importo da versare è pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare genericamente l’esito della consulenza tecnica d’ufficio o per chiedere una diversa stima del danno: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato del tutto omesso dal giudice di merito.
  • La censura è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze peritali, senza critica puntuale e specifica alle conclusioni tecniche recepite o disattese.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato: le doglianze che presuppongono una rivisitazione del medesimo accertamento fattuale compiuto nei due gradi di merito non sono scrutinabili in cassazione nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c.
  • Chi intende censurare una decisione fondata su consulenza tecnica deve avere tempestivamente formulato specifiche contestazioni alla relazione peritale nel giudizio di merito; in mancanza, la critica in cassazione rischia di risolversi in una mera richiesta di risultato diverso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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