Cassazione Civile, Ordinanza n. 09873/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'iscrizione ipotecaria disposta per il recupero di debiti tributari indicati in quattro cartelle di pagamento, relativi ad annualità d'imposta 2007 e 2009. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria; in appello la decisione era stata confermata, con accertamento dell'invalidità delle notifiche delle cartelle sottese. Contro la sentenza della CTR la società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione, ma nel giudizio è stata eccepita l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, nel quale era già stata definitivamente affermata l'irregolarità della notifica delle medesime cartelle di pagamento. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per giudicato esterno e l'ha ritenuta fondata, perché il precedente giudicato riguardava il medesimo rapporto giuridico derivante dalle stesse cartelle, ancorché dedotto in un giudizio avente diverso petitum (intimazioni di pagamento anziché iscrizione ipotecaria).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società di riscossione. Ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la corretta notificazione delle stesse quattro cartelle di pagamento, precludesse il riesame della questione. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della controricorrente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio
L'eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata richiesta del fascicolo d'ufficio è stata disattesa perché il fascicolo risultava comunque presente agli atti, soddisfacendo la ratio della norma.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune a due cause preclude il riesame di quel punto anche se il secondo giudizio ha un petitum diverso e persegue una finalità diversa.
- Quando in un precedente giudizio è stato definitivamente accertato un fatto giuridicamente rilevante comune alla controversia successiva, tale accertamento assume efficacia vincolante e rende inammissibile la riproposizione della stessa questione.
- Ai fini dell'operatività del giudicato esterno, è sufficiente che i due giudizi siano tra le stesse parti e che abbiano come fondamento il medesimo rapporto giuridico, anche se vengano impugnati atti diversi derivati da quel rapporto.
- L'eccezione di inammissibilità per omessa richiesta del fascicolo d'ufficio non è accoglibile quando il fascicolo risulta comunque presente nel processo e la funzione della norma risulti in concreto rispettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09741/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09742/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09743/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09744/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09746/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09747/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →