Cassazione Penale, Sentenza n. 12018/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva disposto la non convalida dell'arresto obbligatorio in flagranza nei confronti delle due persone per furto aggravato (artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, c.p.). I fatti: rimozione dei dispositivi antitaccheggio e asportazione di merce per 252 euro in un supermercato Unicoop. Il ricorso contestava che il giudice di merito, invece di limitarsi al controllo ex ante sui presupposti per la convalida dell'arresto e sulla ragionevolezza dell'uso dei poteri della polizia giudiziaria (art. 380 e ss. c.p.p.), aveva effettuato valutazioni di merito e valorizzato elementi sopravvenuti (modesta offensività del fatto, assenza di pericolosità, stato di bisogno, comportamento collaborativo, recidiva) e la presunta special tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4, c.p.), con conseguente rifiuto di convalidare l'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che l'arresto era stato legittimamente eseguito. Il Collegio ha affermato che il vaglio in sede di convalida dell'arresto deve essere ex ante e limitato a: 1) verificare la sussistenza degli elementi che legittimano l'arresto obbligatorio in flagranza e 2) apprezzare la ragionevolezza dell'uso dei poteri da parte della polizia giudiziaria. Nel caso di specie, al momento dell'arresto ricorrevano le condizioni previste dall'art. 380, comma 2, lett. e) c.p.p. (violenza sulle cose per rimozione dei dispositivi antitaccheggio), mentre le valutazioni richiamate dal Tribunale attengono a circostanze sopravvenute e di merito che non possono fare venir meno la legittimità dell'arresto; inoltre la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è stata richiamata impropriamente e non può essere valutata ex post per escludere l'obbligatorietà dell'arresto.
Norme richiamate
Riferimento alla concurrence di persone nell'azione delittuosa; utilizzato per qualificare la partecipazione alle condotte di furto.
Norma che definisce il delitto di furto; la condotta denunciata (asportazione di merce) è stata inquadrata in questa fattispecie.
art. 625, primo comma, n. 2 c.p.
Aggravante del furto commesso con destrezza o con altri mezzi; nel caso è stata contestata l'aggravante correlata alla modalità (rimozione dispositivi antitaccheggio).
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ricorda l'interpretazione consolidata secondo cui tale attenuante richiede un pregiudizio lievissimo e non può essere invocata ex post per escludere l'obbligatorietà dell'arresto quando sussistano le condizioni previste dall'art. 380 c.p.p.
Disciplina della convalida dell'arresto obbligatorio in flagranza: il giudice verifica ex ante la sussistenza dei presupposti che legittimano l'arresto e la ragionevolezza dell'uso dei poteri da parte della polizia giudiziaria. In particolare la lett. e) riguarda i casi di violenza sulle cose (es. rimozione dispositivi antitaccheggio).
Norma procedurale richiamata nel motivo di ricorso; il richiamo sostiene la corretta impugnazione dell'ordinanza e la legittimità del controllo esercitato in Cassazione.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a convalidare un arresto in flagranza deve fare un controllo ex ante: verificare se, al momento dell'intervento della polizia, sussistevano i presupposti di legge per l'arresto e se l'uso dei poteri da parte della polizia era ragionevole; non può fondare la decisione su elementi emersi successivamente all'arresto.
- La valutazione di special tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.) è interpretata restrittivamente: richiede un danno effettivamente lievissimo e non può essere utilizzata per annullare d'ufficio l'obbligatorietà dell'arresto quando alla polizia apparivano sussistenti circostanze che legittimano la flagranza.
- Elementi quali l'assenza di pericolosità sociale, lo stato di bisogno, la collaborazione dell'arrestato o la modesta entità del danno possono rilevare ai fini del merito o di misure cautelari successive, ma non possono sostituirsi al giudizio ex ante richiesto in sede di convalida dell'arresto.
- Quando la condotta integra violenza sulle cose (es. rimozione di sistemi antitaccheggio) si configura un presupposto specifico per l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. e) c.p.p., e ciò deve essere valutato rispetto alla conoscenza disponibile alla polizia al momento dell'intervento.
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