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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18946/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per simulazione di reato, deducendo: (1) violazione dell'art. 63 c.p.p. perché sarebbe dovuta essere ascoltata come persona sottoposta alle indagini e non come persona informata sui fatti, con conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria; (2) vizio di motivazione e violazione di legge perché la mera negazione di aver richiesto il finanziamento non sarebbe sufficiente a integrare il delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p., con richiamo al principio nemo tenetur se detegere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che aveva concluso: al momento delle sommarie informazioni non sussistevano elementi per considerare la Florio indiziata, per cui l'art. 63 c.p.p. non impediva l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni; la denuncia presentata dalla madre e le successive dichiarazioni della figlia, valutate congiuntamente, costituiscono una falsa rappresentazione di un reato idonea a integrare il delitto di simulazione ex art. 367 c.p. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna (pena di un anno di reclusione, con riqualificazione del fatto in simulazione di reato) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    La simulazione di reato si configura quando viene fornita una rappresentazione falsa di un delitto tale da essere idonea a provocare l'avvio di indagini nei confronti della persona falsamente incolpata; la Corte ha ritenuto che la denuncia iniziale della madre e le dichiarazioni della figlia, valutate unitariamente, integrino tale rappresentazione fittizia.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni autoindizianti si applica alle affermazioni rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste; non opera invece quando la persona è stata ascoltata come persona informata sui fatti e, al momento dell'ascolto, non sussistevano elementi tali da farla ritenere indiziata.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 45291 del 23/06/2005 (Vattese)

    Richiamata per il principio secondo cui la denuncia nella quale si affermi falsamente un delitto costituisce corpo di reato e le affermazioni in essa contenute devono essere valutate nel loro complesso e possono essere utilizzate ai fini della prova della simulazione di reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 10089 del 15/02/2005 (Dragna)

    Richiamata per il principio che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria riguarda solo affermazioni attinenti al fatto oggetto delle indagini; dichiarazioni relative ad altri illeciti o funzionali alla ricostruzione complessiva possono essere utilizzate.

Massime di principio

  • L'art. 63 c.p.p. tutela dalle dichiarazioni auto-incriminanti rese da persone già indagate o imputate senza le necessarie garanzie; se al momento dell'ascolto non sussistono elementi di sospetto nei confronti della persona, le sue dichiarazioni alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate.
  • La simulazione di reato ex art. 367 c.p. si realizza non solo con una singola dichiarazione isolata, ma anche tramite l'insieme di atti (es. denuncia formale e dichiarazioni successive) che complessivamente rappresentano un reato inesistente e sono idonei ad avviare indagini contro un terzo.
  • In sede di legittimità è difficoltoso rimuovere un apprezzamento probatorio ben motivato: i ricorsi che sollevano istanze generiche o proposte come alternative senza indicare specifiche illogicità della motivazione sono inammissibili.
  • Se si è chiamati a fornire informazioni alla polizia giudiziaria e si ritiene di poter essere pericolosamente coinvolti, è opportuno chiedere espressamente di essere qualificati come indagato per ottenere le garanzie procedurali.
  • Nella valutazione della rilevanza delle dichiarazioni va considerato il contesto temporale e il rapporto tra denuncia iniziale e dichiarazioni successive: due atti separati possono concorrere a formare una rappresentazione fittizia se risultano coordinati nella finalità di simulare il reato.

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