Ordinanza n. 15385/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determina di aggiudicazione del Lotto 4, prot. n. 10786 del 29/07/2026, comunicata in pari data, adottata da Direttore dell’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale, con la quale è stata approvata la graduatoria finale, e disposta l'aggiudicazione del Lotto 4 (CIG. B7707F41F6), della procedura evidenziale per cui è lite, in favore dei primi sei operatori economici classificati in graduatoria, collocando, illegittimamente, la società ricorrente, al 18° posto nella graduatoria, per la mancata assegnazione dei nove punti di cui ai sub-criteri premiali D3-E1-E2; - nonché della comunicazione di aggiudicazione Lotto 4, id comunicazione PG/5603 del 29/07/2026, trasmessa, ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, di aggiudicazione del Lotto 4 ai primi sei classificati nella graduatoria finale; - di tutti i verbali di gara, ed in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice: del verbale di Commissione n. 1 dell’8/8/2025; del verbale di Commissione n. 2 del 10/9/2025; del verbale di Commissione n. 3 del 19/11/2025; del verbale di Commissione n. 4 recante le sedute riservate dal 26/9/2025 al 5/12/2025; del verbale di Commissione n. 5 del 12/12/2025; del verbale di Commissione n. 6 prot. n. 5458 del 21/4/2026; nonché di ogni verbale del Seggio di gara e di ogni atto istruttorio, presupposto, connesso e conseguente, nella parte in cui non è stato attribuito a Operazione s.r.l. il punteggio premiale di 9 punti relativo ai sub-criteri D3, E1 ed E2, ovvero assegnando zero punti alla società ricorrente per i sub-criteri premiali D3, E1 ed E2 e ha stilato la graduatoria finale del Lotto 4, collocando la ricorrente al diciottesimo posto; - del disciplinare di gara, artt. 24, 26.3, 28.5, sezione “Criteri Premianti” Sub-criterio D3-E1-E2, e 28.5, in parte qua, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l’attivazione del soccorso istruttorio, pur a fronte della dichiarazione espressa sul possesso di tali certificati (come dichiarato nell’Allegato 2), per violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e di prevalenza della sostanza sulla forma; - dell’art. 24 del disciplinare, in parte qua, ove interpretato restrittivamente, così come illegittimamente applicato dalla commissione di gara e S.A., vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente – relativamente al Lotto 4 – l’esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premiali E1, E2, D3, sebbene autodichiarati, per violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato; - ove occorra, del disciplinare di gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3 e 28.5, nelle parti in cui, prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l’attivazione del soccorso istruttorio, nonostante l’auto- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle certificazioni del sub-criteri premiali D3-E1-E2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. E PER LA DECLARATORIA dell’inefficacia dei contratti d’appalto sia di A.Q., ove stipulati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., sia dell’A.Q. che dei contratti applicativi, inerenti il Lotto 4; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente, in uno dei contratti di A.Q. e contatti applicativi del Lotto 4, previa declaratoria di disponibilità al subentro ai sensi degli artt. 124 e 125 c.p.a., ovvero, in subordine, ovvero in via gradata per equivalente monetario (con riserva di quantificazione in separato giudizio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 4 ai primi sei operatori in graduatoria e atti di gara che hanno attribuito all’impresa ricorrente zero punti per i sub-criteri premiali D3, E1 ed E2, collocandola al diciottesimo posto
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 4 e gli atti della procedura, contestando la mancata attribuzione di nove punti per i sub-criteri premiali D3, E1 ed E2, benché avesse dichiarato il possesso delle relative certificazioni di qualità. Ha inoltre censurato le previsioni del disciplinare e la loro applicazione nella parte in cui comportavano l’assegnazione di zero punti per la mancata allegazione dei certificati senza attivare il soccorso istruttorio, deducendo violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, risultato e prevalenza della sostanza sulla forma. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. L’ordinanza non esamina tali censure: rileva una questione preliminare relativa alla notificazione del ricorso all’Agenzia del demanio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la notificazione all’Agenzia del demanio era stata eseguita presso l’Avvocatura dello Stato e presso l’indirizzo PEC della Direzione regionale non risultante dai pubblici registri. Poiché l’Agenzia si avvale del patrocinio facoltativo dell’Avvocatura, senza domiciliazione legale presso di essa, e l’indirizzo PEC utilizzato non risultava censito nel Reginde né nell’IPA, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede reale dell’Agenzia e, in via telematica, all’indirizzo risultante dall’IPA. Il Collegio ha qualificato la notificazione come nulla, e non inesistente, perché sussisteva un collegamento con il destinatario tale da rendere possibile la conoscenza dell’atto; la nullità è quindi suscettibile di sanatoria. Ha disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione all’indirizzo agenziademanio@pce.agenziademanio.it entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e il deposito della prova entro il giorno successivo. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito o sulle domande relative ai contratti e al risarcimento.
Norme richiamate
l’Agenzia demanio si avvale, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, del patrocinio facoltativo e non obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato e non sussiste domiciliazione legale presso quest’ultima
Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia del demanio è facoltativo e non determina una domiciliazione legale presso l’Avvocatura; la notificazione del ricorso non può quindi essere validamente indirizzata soltanto a quest’ultima.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
il suddetto indirizzo PEC dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it non risulta censito né nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Reginde), né nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 8 (IPA)
Ai fini della notificazione telematica, l’indirizzo PEC della destinataria deve essere individuato attraverso i registri pubblici pertinenti; l’indirizzo usato, non censito nel Reginde né nell’IPA, non era quello corretto.
il suddetto indirizzo PEC dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it non risulta censito né nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Reginde), né nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 8 (IPA)
L’indirizzo PEC da utilizzare per la notificazione all’Agenzia del demanio è quello risultante dall’elenco IPA quando non sia rinvenibile un indirizzo utile nel Reginde.
occorre disporre, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., per come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148, la rinnovazione della notificazione del ricorso a carico di parte ricorrente
Quando la notificazione è nulla ma non inesistente, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione a cura della parte ricorrente, fissando le modalità e il termine per provvedervi.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso all’Agenzia del demanio non va effettuata presso l’Avvocatura dello Stato per il solo fatto che questa possa prestarle assistenza, poiché l’Agenzia si avvale di patrocinio facoltativo e non ha presso l’Avvocatura una domiciliazione legale.
- La notificazione telematica a un’amministrazione deve essere indirizzata a un recapito PEC risultante dai registri pubblici pertinenti; se l’indirizzo usato non vi risulta censito, occorre fare riferimento all’indirizzo pubblicato nell’IPA, ove non sia disponibile quello rinvenibile nel Reginde.
- La notificazione eseguita in un luogo o a una persona diversi da quelli stabiliti dalla legge è nulla, anziché inesistente, quando sussista un collegamento con il destinatario che renda possibile la conoscenza dell’atto; la nullità può essere sanata con la costituzione del destinatario o mediante rinnovazione della notificazione.
- In presenza di una notificazione nulla del ricorso, il giudice dispone la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., indicando il destinatario, le modalità e i termini per l’adempimento e per il deposito della relativa prova.
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