Ordinanza n. 1059/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo; - del Decreto prot.n.48510 dell’08.08.2025 dell’USR Puglia di approvazione della graduatoria per la Regione Puglia del Concorso DSGA bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito DDG n.3122 del 12.12.2024 e dei successivi provvedimenti di scorrimento e rettifica della stessa graduatoria, nella parte in cui al ricorrente collocato inizialmente in posizione n.33 vengono assegnati per la valutazione dei titoli solo punti 5,5, nonché dei verbali della Commissione di valutazione dei suoi titoli e di esame e rigetto del suo reclamo, della nota dell’Usr Puglia con nota del 01.10.2025 Prot.n. 59867 di rigetto reclamo, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente, e per l’effetto accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento di ulteriori punti n.2 punti per il titolo indicato in domanda e riconosciuto come valido per il punto B.8, ma valutabile anche sub punto B.12 della tabella allegato C del Bando; quanto ai motivi aggiunti: - dell’Avviso prot. n. 48271 del 17.08.2026 dell’USR Puglia, con cui è stato reso noto che il contingente autorizzato per le assunzioni per la Regione Puglia è di 30 posti, di cui 15 da procedura valutativa (D.D.G. 1897/2024) e 15 (uno per riserva) da concorso ordinario (D.D.G. 3122/2024); - del successivo Decreto Prot.n. 49273 del 24.08.2026 sempre dell’USR Puglia con cui è stato reso noto l’esito di tali operazioni, con l’assunzione per quest’anno scolastico di ulteriori n.15 candidati dalla graduatoria del concorso oggetto di ricorso a seguito di scorrimento; - dei successivi provvedimenti di immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato dei vincitori, ove nelle more adottati, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale del concorso ordinario per DSGA, nella parte relativa alla valutazione dei titoli del ricorrente, il rigetto del reclamo e gli atti di scorrimento e rettifica della graduatoria; con motivi aggiunti, gli atti relativi al contingente di assunzioni e allo scorrimento della graduatoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’USR Puglia dell’8 agosto 2025 di approvazione della graduatoria del concorso per DSGA, bandito con DDG n. 3122 del 12 dicembre 2024, nonché i successivi atti di scorrimento e rettifica e il rigetto del reclamo. Inizialmente collocato al 33º posto, contesta l’attribuzione di soli 5,5 punti per i titoli e chiede il riconoscimento di ulteriori 2 punti per un titolo che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe valutabile anche alla voce B.12 della tabella allegata al bando, pur essendo stato riconosciuto valido alla voce B.8. Con motivi aggiunti ha impugnato l’avviso dell’USR del 17 agosto 2026 sul contingente autorizzato per le assunzioni in Puglia (30 posti, di cui 15 dalla procedura valutativa e 15 dal concorso ordinario, uno riservato) e il decreto del 24 agosto 2026 relativo allo scorrimento, che ha determinato l’assunzione di ulteriori 15 candidati dalla graduatoria contestata, nonché gli eventuali successivi atti di immissione in ruolo. Ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure sulla valutazione dei titoli né quelle relative agli atti di scorrimento. Ha ritenuto le esigenze del ricorrente apprezzabili e adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica al 24 marzo 2027 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente, autorizzando la notificazione per pubblici proclami. Ha prescritto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Puglia dell’avviso e degli atti indicati, con le modalità stabilite in ordinanza, e ha imposto al ricorrente di trasmettere la richiesta di pubblicazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare tempestivamente le prove della trasmissione e dell’avvenuta pubblicazione, a pena di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Non è stata resa alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
La disposizione consente di fissare una sollecita trattazione del merito quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione della controversia.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;
Quando il numero delle persone da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare, su richiesta, la notificazione per pubblici proclami e stabilirne le modalità.
art. 73, comma 1, c.p.a.
il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti;
La prova della trasmissione della richiesta di pubblicazione e quella dell’avvenuta pubblicazione devono essere depositate entro il termine perentorio previsto per la produzione documentale; l’ordinanza collega al mancato rispetto di tale adempimento l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può disporre, su richiesta di parte, la notificazione per pubblici proclami, individuandone le modalità e gli adempimenti necessari a rendere conoscibili il giudizio e i suoi atti.
- In una controversia concorsuale in cui l’eventuale accoglimento potrebbe modificare la posizione in graduatoria, l’integrazione del contraddittorio va disposta nei confronti dei candidati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente, se potenzialmente incisi dall’esito.
- Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza che ciò comporti una decisione sulle censure sostanziali.
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