Ordinanza n. 4354/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento A) del Decreto del Prefetto della Provincia di Como Prot. Area 1/P.A. n. -OMISSIS-, emesso in data 18.05.2026 e notificato al ricorrente in data 19.05.2026, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento questorile n. -OMISSIS-/D.A.SPO./2026; B) del provvedimento del Questore della Provincia di Como n. -OMISSIS-/D.A.SPO./2026, adottato in data 13.01.2026 e notificato in data 19.01.2026, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di anni due; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e DASPO del Questore di Como, con divieto biennale di accesso agli impianti sportivi in occasione di incontri di calcio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio del 18 maggio 2026, notificato il 19 maggio 2026, che ha respinto il ricorso gerarchico contro il DASPO del Questore del 13 gennaio 2026, notificato il 19 gennaio 2026, della durata di due anni. Il divieto riguardava gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione europea nei quali si disputassero gli incontri di calcio indicati nel provvedimento. Il Questore aveva fondato la misura sugli scontri avvenuti in occasione di una partita allo Stadio Sinigaglia: tifosi ospiti, in violazione delle disposizioni di sicurezza, si erano fermati presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria ultras locale e, con il volto travisato e armati di aste, bastoni e cinture, si erano scontrati con essa. L’ordinanza non riporta i motivi specifici di ricorso; dispone di acquisire la documentazione fotografica e le riprese video utilizzate per identificare il ricorrente come autore delle condotte.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sospeso il DASPO. Ha ordinato all’Amministrazione di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza l’eventuale documentazione fotografica e le riprese video poste a fondamento dell’identificazione del ricorrente quale autore delle condotte contestate. L’eventuale inadempimento, totale o parziale, costituirà argomento di prova ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989
il decreto n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2026 adottato dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989
La disposizione è indicata come base legale del divieto di accesso alle manifestazioni sportive disposto dal Questore.
art. 64, ultimo comma, c.p.a.
l’inadempimento totale o parziale costituirà argomento di prova, ex art. 64, ultimo comma, c.p.a.
Il mancato o incompleto deposito della documentazione istruttoria ordinata può essere valutato dal giudice come argomento di prova.
Come è indicizzato
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