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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02801/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che le censure non superassero il vaglio di legittimità, poiché si limitavano a riproporre questioni già affrontate e respinte in appello, senza evidenziare vizi rilevanti della motivazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17 marzo 2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva riguardato la qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, la determinazione della pena e il riconoscimento della recidiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ritenuti non consentiti in sede di legittimità, essendo meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La Corte richiama l'esclusione della fattispecie di lieve entità rispetto alla qualificazione del fatto, confermando che tale ipotesi non era ritenuta configurabile nella decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, quando la sentenza impugnata abbia dato risposta puntuale, coerente e logicamente non contraddittoria.
  • La rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, della pena e delle circostanze che sorreggono l'applicazione della recidiva non può essere sollecitata in cassazione mediante doglianze meramente reiterative, se il giudice di merito ha già motivato in modo adeguato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo cause ostative non emergenti dal testo.
  • La mancata configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere confermata in sede di merito se la motivazione esclude tale qualificazione sulla base delle emergenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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