Cassazione Penale, Ordinanza n. 09070/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Taranto aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra due reati già giudicati con sentenze diverse: una tentata rapina commessa il 01/03/2019 e un furto in abitazione consumato il 27/03/2019. Il Tribunale aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza spaziale tra le condotte, le diverse modalità esecutive e la loro natura di determinazioni estemporanee, legate a occasioni contingenti di sottrazione di beni non sorvegliati. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito avesse svalutato indebitamente gli indici dell'unicità del disegno criminoso, in particolare l'omogeneità dei reati e delle modalità esecutive e la brevissima distanza temporale, da cui il ricorrente inferiva la preordinazione, sin dal marzo 2019, di una serie di atti predatori nel territorio tarantino.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dal Tribunale tra continuazione, intesa come programmazione unitaria originaria dei reati, e mera inclinazione a reiterare condotte analoghe. Ha giudicato logica e non apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso per la distanza territoriale, per la non programmabilità delle occasioni delittuose e per la non estrema vicinanza temporale tra i fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente come disciplina della continuazione; la Corte ribadisce che richiede una programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei diversi reati, non essendo sufficiente la mera tendenza a reiterare delitti analoghi
fondamento della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, ossia una programmazione unitaria originaria, anche solo in termini generici, dei successivi illeciti; non basta la mera abitualità criminosa o la propensione a commettere reati della stessa specie.
- L'omogeneità dei reati e la vicinanza temporale costituiscono indici sintomatici utili, ma non sono di per sé decisivi: se i reati risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee e di occasioni contingenti, la continuazione può essere legittimamente esclusa.
- La motivazione del diniego della continuazione è sufficiente quando dia conto, in modo logico e non contraddittorio, degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito, quali distanza spaziale, modalità esecutive e non programmabilità delle condotte.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente è infondata se l'ordinanza impugnata contiene un percorso argomentativo completo e coerente circa l'assenza del medesimo disegno criminoso.
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