Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41087/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, sulla base delle deposizioni dei due operanti di polizia e delle risultanze degli atti del fascicolo del pubblico ministero utilizzabili nel rito prescelto, aveva ricostruito la condotta a lui ascritta e riconosciuto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non deduce vizi riconducibili ai motivi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p., ma si limita a prospettare mere censure di merito sulla valutazione della responsabilità, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non investissero specifici vizi di legittimità, ma contestazioni di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla responsabilità, a fronte di una motivazione di appello non manifestamente illogica e fondata su prove ritenute utilizzabili nel rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che egli abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama la tassatività dei vizi deducibili in cassazione, escludendo che siano proponibili in quella sede mere censure di merito sulla responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza impugnata aveva già riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione sono deducibili solo i vizi tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito della responsabilità.
  • Il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure fattuali o valutative già esaminate dal giudice di merito.
  • Una motivazione di merito non manifestamente illogica, fondata su elementi probatori utilizzabili secondo il rito prescelto, non può essere aggredita con doglianze meramente assertive o alternative.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.