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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09495/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da due giudizi riuniti: da un lato, il giudizio promosso dalla società datrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla falsificazione di assegni bancari e dall'appropriazione delle somme, con ulteriori falsificazioni poste in essere per occultare tali condotte; dall'altro, il giudizio instaurato dalla lavoratrice per il riconoscimento del proprio diritto al trattamento di fine rapporto, poi limitato ai 4/5 dopo compensazione del quinto ancora dovuto a titolo di T.f.r. Nel processo penale parallelo, i fatti erano stati oggetto di accertamento con condanna in primo grado e successiva estinzione dei reati per prescrizione in appello, restando ferme le statuizioni civili di accertamento del danno e rinvio al giudice civile per la liquidazione. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'appello della lavoratrice, ritenendo valida la riassunzione del giudizio e infondate le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado, sulla base del giudicato penale sull'an debeatur e di una corretta liquidazione del danno effettuata con consulenza tecnica contabile. In cassazione, tuttavia, la ricorrente ha proposto un ricorso strutturato in modo confuso e non conforme al paradigma degli artt. 360 ss. c.p.c., limitandosi a una enunciazione di norme, con motivi privi di specifica e coerente argomentazione, con censure che mescolavano profili del processo penale, del processo civile e persino di un altro giudizio pendente a Monza, rendendo impossibile individuare chiaramente le questioni devolute al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate fuori dal paradigma legale del ricorso per cassazione, in quanto non riconducibili a motivi specifici ex artt. 360 ss. c.p.c. e inidonee a consentire l'immediata comprensione delle questioni dedotte. La Corte ha inoltre osservato che, anche con riferimento alla censura sulla mancata declaratoria di estinzione del processo per pretesa rinuncia agli atti e trasferimento dell'azione nel processo penale, la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi di diritto pertinenti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 360 ss. c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere articolato secondo motivi specifici e riconducibili ai paradigmi legali delle censure ammissibili; una mera enunciazione di norme o censure generiche non consente il sindacato di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    l'atto deve esporre i motivi in modo tale da consentire la chiara individuazione delle questioni, pena l'inammissibilità.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva della motivazione secondo il rito camerale di legittimità.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono, se ne sussistono i presupposti processuali, le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata: le censure devono essere formulate in motivi specifici, intelligibili e riconducibili alle ipotesi tassative di legittimità, non essendo sufficiente una generica elencazione di norme o una narrazione confusa dei fatti.
  • È inammissibile il ricorso che mescoli in modo disordinato questioni relative a procedimenti diversi o a fasi processuali eterogenee, se tale impostazione impedisce alla Corte di individuare con chiarezza l'oggetto delle doglianze.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di riesame del merito: il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito abbia correttamente applicato il giudicato sull'an debeatur e abbia proceduto alla sola liquidazione del danno sulla base di adeguata istruttoria tecnica, la relativa statuizione è insindacabile in cassazione se la censura non individua specifici errori di diritto o vizi argomentativi ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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