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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30338/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano denunciando violazione di legge (art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e art. 99 cod. pen.) e vizi di motivazione. Si lamenta che, pur essendo stata riqualificata la recidiva da reiterata e specifica a meramente infraquinquennale, la Corte ha mantenuto il giudizio di equivalenza tra l'aggravante della recidiva e le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, configurando una "reformatio in pejus". Contesta inoltre la motivazione ritenuta tautologica e superficiale circa la valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato (in particolare la rilevanza della confessione necessitata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che ha applicato i criteri di valutazione della recidiva ex art. 133 c.p. verificando il rapporto concreto tra precedenti e fatto in contestazione; ha inoltre affermato che la riqualificazione della recidiva da parte del giudice d'appello, esercitata d'ufficio o nell'ambito dei poteri di cognizione, non integra automaticamente il divieto di reformatio in pejus previsto dagli artt. 597 commi 3-4 c.p.p., e che la conferma del giudizio di equivalenza è ammissibile se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di evasione, titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato; utilizzata per identificare il fatto oggetto del processo.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in pejus: la Corte sottolinea che l'obbligo di diminuzione della pena (comma 4) si applica nelle ipotesi in cui l'appello dell'imputato riguarda circostanze o reati concorrenti che comportano mere operazioni di calcolo della pena; la riqualificazione d'ufficio da parte del giudice d'appello può non rientrare in tali ipotesi e non comportare automaticamente divieto di aggravamento rispetto alla posizione del ricorrente.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento alle regole generali sulla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; contestato dal ricorrente in relazione al mantenimento del giudizio di equivalenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione della personalità e della capacità a delinquere ai fini dell'applicazione della recidiva; la Corte ha richiamato la necessità di un esame concreto del rapporto tra precedenti e fatto nuovo secondo questi criteri.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma citata nella motivazione in relazione al potere del giudice dell'appello di effettuare il giudizio di comparazione quando occorre; utilizzata per spiegare ambito di applicazione delle deroghe al metodo di devoluzione.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può, nel rispetto della motivazione, riqualificare la recidiva (anche in senso meno grave) e tuttavia confermare la pena pronunciata in primo grado se il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è adeguatamente motivato.
  • Il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 c.p.p. si applica in modo specifico quando l'aggravamento deriva dall'accoglimento di istanze del ricorrente che comportano variazioni automatiche del calcolo della pena; non ogni intervento del giudice d'ufficio costituisce violazione del divieto.
  • La valutazione della sussistenza e della gravità della recidiva richiede un esame concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto fra pregresse condanne e fatto in giudizio: non può basarsi solo su elementi formali come la gravità dei fatti o l'arco temporale.
  • Una confessione 'necessitata' o resa in circostanze che non evidenziano spontaneità non è di per sé elemento sufficiente a escludere un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
  • I ricorsi che mirano soltanto a una rivalutazione della personalità dell'imputato o del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, senza cogliere vizi di diritto chiari, rischiano di essere considerati generici e quindi inammissibili.
  • La Corte di legittimità esercita controllo limitato sul merito motivazionale: il giudizio d'appello è insindacabile salvo mancanza di logica, arbitrio o insufficiente motivazione.

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