Cassazione Penale, Ordinanza n. 31356/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 3 luglio 2025. Dal testo emerge che il ricorso riproduceva censure già formulate in appello e ritenute in fatto e in diritto infondate dai giudici di merito. Le doglianze riguardavano, in sostanza, la configurabilità del reato di resistenza, che la difesa contestava, e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo implicitamente che la condotta non avesse il disvalore valorizzato dai giudici di merito. La Cassazione ha però rilevato che le censure erano meramente riproduttive, non consentite in sede di legittimità, e che la motivazione di merito era congrua, coerente e immune da illogicità manifeste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativi di questioni già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito. Ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato la configurabilità della resistenza in ragione dell'atteggiamento funzionalmente oppositivo dell'imputato e aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla base del disvalore oggettivo del fatto e dell'intensità del dolo. Conseguentemente, richiamato l'art. 616 c.p.p., sono state applicate le conseguenze processuali previste per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre, senza confronto critico effettivo, questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logicamente coerente, puntuale rispetto alle doglianze e priva di manifeste incongruenze.
- La configurabilità del reato di resistenza può essere affermata valorizzando l'atteggiamento funzionalmente oppositivo tenuto dall'imputato rispetto all'azione del pubblico ufficiale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione dia conto del significativo disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31298/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31320/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31332/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →