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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25138/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per Ires, Irap e Iva relativi agli anni 2009-2012 nei confronti di una società che aveva svolto attività di progettazione, commercializzazione e costruzione di imbarcazioni, aveva realizzato un solo yacht poi venduto a una società collegata, era stata in precedenza ammessa a interpello disapplicativo per il 2008 e, successivamente, era stata messa in liquidazione. L'Ufficio aveva richiesto documentazione contabile dal 2006 al 2012, contestando la mancata operatività e recuperando a tassazione il reddito ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994 in tema di società di comodo. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo che la presunzione non fosse assoluta e che gli eventi dedotti dimostrassero una situazione di impresa fallita, non di società di comodo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2728, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 30 L. 724/1994, sostenendo in sostanza che la CTR avesse erroneamente escluso l'efficacia della presunzione legale e avesse mal valutato il riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che l'art. 30 L. 724/1994 prevede una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dal contribuente con prova contraria fondata su oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti. Ha inoltre affermato che la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo non preclude l'impugnazione dell'avviso di accertamento. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione congrua e non contestata nei suoi presupposti essenziali, una serie di circostanze oggettive idonee a vincere la presunzione: ulteriori costi per l'ultimazione della nave, vizi di fabbricazione emersi da perizia, contenzioso conseguente, scioglimento del leasing, dissidi tra soci, cessazione della società, assenza di vendite pur in presenza di costi. La Corte ha quindi confermato la valutazione del giudice di merito e ha rigettato il ricorso, condannando l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per il regime delle presunzioni legali relative e per il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione della prova indiziaria, ma la decisione si fonda soprattutto sulla presunzione legale relativa prevista dalla normativa tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che, una volta operante la presunzione di non operatività, grava sul contribuente la prova contraria di circostanze oggettive straordinarie.

  • art. 30 L. 724/1994

    Disposizione antielusiva sulle società non operative: prevede una presunzione legale relativa di non operatività superabile mediante prova contraria e, al comma 4-bis, la possibilità di chiedere la disapplicazione in presenza di oggettive situazioni straordinarie.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di società di comodo, l'art. 30 L. 724/1994 configura una presunzione legale relativa di non operatività, basata sul confronto tra ricavi effettivi e ricavi presunti calcolati con coefficienti patrimoniali.
  • La presunzione di non operatività può essere vinta dal contribuente dimostrando l'esistenza di oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile, in termini economici e secondo le condizioni del mercato, il conseguimento dei ricavi minimi.
  • L'omessa presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo non impedisce al contribuente di contestare in giudizio l'avviso di accertamento fondato sulla disciplina delle società non operative.
  • Ai fini del riparto dell'onere della prova, è sufficiente che l'Ufficio evidenzi l'assenza di condizioni oggettive per la disapplicazione, mentre spetta al contribuente fornire elementi oggettivi idonei a giustificare la mancata produzione di ricavi.
  • La valutazione circa la sufficienza della prova contraria offerta dal contribuente è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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