Cassazione Civile, Ordinanza n. 27800/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna con un unico motivo, ma il testo dell'ordinanza non consente di conoscere il contenuto sostanziale della controversia né le censure di merito, perché l'atto di ricorso riportava, sotto la rubrica "Fatto", soltanto la narrazione della vicenda personale del ricorrente e non esponeva in modo sommario e chiaro i fatti di causa, le domande e difese delle parti nei gradi precedenti, le ragioni della decisione di primo grado e il contenuto della sentenza d'appello. La censura è stata quindi ritenuta incentrata sul mancato rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non consentiva di ricostruire compiutamente la controversia e di comprendere le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, sufficiente a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia e delle censure, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione dell'impugnazione con inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette una esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa, tale da rendere intelligibili le reciproche pretese, le difese, l'iter processuale e le ragioni della decisione impugnata.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma alla necessità di consentire il controllo di legittimità sulla base del solo ricorso, senza dover attingere ad altri atti o documenti del processo.
- I motivi di impugnazione non possono supplire alla mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, perché hanno funzione critica e non sostitutiva della ricostruzione del thema decidendum.
- Quando il ricorso non consente di comprendere la vicenda sostanziale e processuale, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27719/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2022 del 22/09/2022
- ordinanza_civile · 22 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27723/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →