Sentenza n. 15771/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - del verbale n. 42 della Commissione Esaminatrice del 19 marzo 2026, nella parte in cui ha deliberato di non riconoscere al ricorrente la riserva dei posti del 15% originariamente ascrittagli, disponendo la rettifica della graduatoria finale; - della graduatoria finale di merito rettificata (post rettifica) per il concorso pubblico, codice A.1, per n. 1.248 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’Interno (Ambito territoriale di Napoli), approvata e pubblicata in data successiva al verbale n. 42, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 75 con lo status di “idoneo non vincitore” anziché alla posizione n. 21 con lo status di “vincitore”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali delle operazioni di rettifica e la validazione della graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione esaminatrice che ha escluso il riconoscimento della riserva del 15% per il Servizio Civile Nazionale e graduatoria rettificata del concorso per 1.248 unità del Ministero dell’Interno, ambito territoriale di Napoli, che ha collocato il candidato al posto n. 75 come idoneo non vincitore anziché al posto n. 21 come vincitore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico, codice A.1, per 1.248 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’Interno. Nella domanda aveva dichiarato di avere svolto il Servizio Civile Nazionale dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007, allegando la relativa attestazione, e aveva selezionato la casella prevista per il Servizio Civile Universale, non essendo presente un campo specifico per il servizio nazionale. Dopo essere stato inizialmente collocato al posto n. 21 tra i vincitori, chiese di rettificare la dichiarazione; la Commissione, con verbale n. 42 del 19 marzo 2026, non gli riconobbe la riserva del 15% e la graduatoria rettificata lo collocò al posto n. 75 come idoneo non vincitore. Con il primo motivo dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, violazione della disciplina sopravvenuta introdotta dalla l. 69/2025 e dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, non discriminazione e buon andamento, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento e difetto di istruttoria. Sostenne che l’equiparazione tra Servizio Civile Nazionale e Universale introdotta dalla novella fosse ricognitiva e applicabile alla procedura, anche perché i termini del concorso erano stati riaperti dopo l’entrata in vigore della legge. In subordine, con il secondo motivo dedusse violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione e del soccorso istruttorio, sostenendo che l’attestato allegato consentisse di correggere una mera imprecisione formale nella domanda senza integrare un titolo nuovo. Il Collegio segnalò inoltre un possibile profilo di inammissibilità per mancata notificazione a un controinteressato; la trattazione cautelare era stata differita per consentire l’integrazione del contraddittorio, che il ricorrente ha effettuato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, senza decidere il possibile profilo di inammissibilità per mancata notificazione a un controinteressato. Quanto al primo motivo, ha seguito il precedente conforme del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5651/2026: la disciplina applicabile al concorso riservava il 15% dei posti agli operatori che avevano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale, mentre l’equiparazione concorsuale al Servizio Civile Nazionale è stata introdotta successivamente dall’art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025. La novella non è retroattiva e non si applica alla procedura già bandita; il giudice non può estendere in via additiva il beneficio oltre il dato normativo, tanto più in presenza delle differenze tra i due istituti. Il fatto che i termini della procedura fossero stati riaperti non ha condotto a una diversa conclusione. Anche il secondo motivo è stato respinto: poiché il titolo documentato era relativo al Servizio Civile Nazionale e non poteva valere, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, come titolo per la riserva prevista per il Servizio Civile Universale, l’Amministrazione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per correggere la domanda. Spese integralmente compensate, anche in considerazione della costituzione solo formale delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
Le disposizioni normative applicabili ratione temporis alla fattispecie, richiamate dal bando impugnato sono infatti inequivocabili, prevedendo che ‘A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...]’ (art. 18 del d.lgs. n. 40 del 2017, come modificata dall’art. 1 comma 9-bis del decreto legge n. 44 del 2023, quale risultante dalla legge di conversione n. 74 del 2023).
Nella versione applicabile ratione temporis, la riserva del 15% era prevista per chi avesse concluso senza demerito il Servizio Civile Universale; il testo non consentiva di estendere giudizialmente il beneficio a chi avesse svolto il Servizio Civile Nazionale.
art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
La “novella non può tuttavia che valere per il futuro (cfr. art. 11 delle preleggi)”
L’equiparazione del Servizio Civile Nazionale a quello Universale ai fini della riserva concorsuale, introdotta dalla novella, opera per il futuro e non si applica alla procedura già bandita, in assenza di una previsione espressa di retroattività.
art. 11 preleggi
La “novella non può tuttavia che valere per il futuro (cfr. art. 11 delle preleggi)”
La regola di irretroattività è applicata alla novella che ha esteso la riserva concorsuale al Servizio Civile Nazionale, escludendone l’applicazione al concorso già bandito.
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Il TAR può definire il merito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione cautelare, se sono rispettati i termini e risultano completi contraddittorio e istruttoria; il Collegio ha ritenuto sussistenti tali presupposti.
Per far emergere l’infondatezza del presente gravame è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5651 del 14 luglio 2026, a valere come precedente conforme ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR ha definito la controversia richiamando un precedente conforme del Consiglio di Stato, ritenendone sufficiente la motivazione ai fini della decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Per far emergere l’infondatezza del presente gravame è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5651 del 14 luglio 2026, a valere come precedente conforme ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La sentenza utilizza il precedente conforme richiamato per motivare il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La riserva del 15% prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, nella formulazione applicabile alla procedura, spettava agli operatori che avessero concluso senza demerito il Servizio Civile Universale e non poteva essere estesa in via interpretativa a chi avesse svolto il Servizio Civile Nazionale, in assenza di una norma che prevedesse tale equiparazione.
- La norma sopravvenuta che estende ai fini concorsuali la riserva del Servizio Civile Universale a chi abbia svolto il Servizio Civile Nazionale, in mancanza di un’espressa previsione retroattiva, non modifica le procedure concorsuali già bandite. Le procedure concorsuali restano disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro indizione, salvo diversa disposizione espressa.
- Il soccorso istruttorio non consente di trasformare un titolo documentato in un titolo diverso né di attribuire un beneficio concorsuale non previsto dalla disciplina applicabile: se la riserva è prevista per il Servizio Civile Universale e il candidato documenta il Servizio Civile Nazionale, l’Amministrazione non è tenuta a correggere la domanda per riconoscere la riserva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →