Cassazione Penale, Sentenza n. 33309/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagata)
La controversia
L’indagata era sottoposta a investigazione per il reato di cessione di cocaina a terzi sino al febbraio 2026. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di due telefoni cellulari rinvenuti nella sua disponibilità, indicando come oggetto della ricerca tutta la messaggistica audio-video relativa ai rapporti con gli acquirenti della sostanza stupefacente, comprese le conversazioni contenenti parole indirettamente riconducibili a dosi di stupefacente. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro. La difesa ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 247, 252 e 253 c.p.p. e del principio di proporzionalità e determinatezza, sostenendo che il sequestro fosse esplorativo e onnicomprensivo, privo di parole chiave o di criteri specifici di selezione e non delimitato quanto a contenuti, soggetti e dati pertinenti. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 125, comma 3, 247 e 253 c.p.p., anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, lamentando l’assenza di motivazione sulla necessità di un’acquisizione così invasiva e sulla durata del vincolo, non potendo il semplice riferimento a una consulenza informatica sostituire l’indicazione di un programma operativo e di tempi ragionevoli. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 253, 254-bis e 247 c.p.p., rilevando l’assenza di riscontri oggettivi all’ipotesi accusatoria, il mancato rinvenimento di droga o strumenti di spaccio e il difetto di attualità del periculum, nonché l’omessa motivazione del riesame su tali profili.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo illegittimo il sequestro perché il decreto non individuava criteri preventivi concretamente idonei a selezionare i dati pertinenti. Il riferimento generico alla messaggistica relativa agli acquirenti e a parole indirettamente riconducibili a dosi di stupefacente imponeva agli investigatori di esaminare previamente l’intero contenuto dei dispositivi per stabilire solo successivamente quali dati fossero rilevanti, configurando una ricerca esplorativa o fishing expedition. La Corte ha precisato che le parole chiave sono soltanto uno dei possibili strumenti di selezione, ma il criterio adottato deve comunque consentire una selezione mirata e non eccedente. È stata inoltre ritenuta carente la motivazione sulla durata del vincolo, poiché il richiamo al tempo strettamente necessario per le operazioni tecniche non indicava le fasi dell’attività, la loro ragionevole durata né un programma di azione volto alla rapida selezione dei dati e alla restituzione di quelli non pertinenti. L’accoglimento dei primi due motivi ha assorbito il terzo. La Corte ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale del riesame sia il decreto di sequestro del pubblico ministero, disponendo la restituzione dei due telefoni e della copia integrale dei dati estrapolati.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata per la cessione di cocaina a terzi.
Richiamato quale disciplina della perquisizione e della ricerca di dati, da interpretare in modo conforme al principio di proporzionalità quando l’attività riguarda dispositivi informatici.
dati, informazioni e programmi informatici
Consente che la ricerca probatoria riguardi anche informazioni immateriali contenute in dispositivi informatici.
Disciplina il sequestro come attività normalmente consequenziale alla perquisizione; nel sequestro informatico il dispositivo costituisce il contenitore e i dati pertinenti il reale oggetto dell’apprensione.
Impone che il decreto di sequestro probatorio sia motivato quanto alla finalità probatoria concreta, alla pertinenza dei dati e, per i dispositivi informatici, ai criteri di selezione e alla durata ragionevole delle operazioni.
Richiamato dalla difesa nel quadro delle disposizioni relative all’acquisizione di dati informatici.
Richiamato quale indice della necessità di evitare l’acquisizione indiscriminata di masse indistinte di documenti, principio esteso ai dati informatici.
Consente al titolare dei beni sequestrati di chiedere la restituzione; il rigetto può essere sottoposto al controllo del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame.
Richiamato quale espressione normativa del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, applicabile secondo la giurisprudenza anche alle misure cautelari reali.
Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge; il difetto di proporzionalità è censurabile quando si traduce in mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
Richiamato per l’immediata comunicazione al procuratore generale dell’annullamento disposto.
Richiamato quanto all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
Richiamato per l’estensione della nullità del sequestro all’acquisizione della copia forense integrale della memoria del dispositivo.
art. 42 Cost.
protezione della proprietà
Fondamento costituzionale del limite al sacrificio patrimoniale derivante dal sequestro e del necessario equilibrio tra interesse pubblico e diritto individuale.
art. 8 CEDU
Tutela della vita privata e familiare; il sequestro e l’accesso massivo ai dati digitali costituiscono un’ingerenza che deve essere necessaria e proporzionata.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
protezione della proprietà
Richiede un equo bilanciamento tra finalità pubblica del sequestro e sacrificio imposto al titolare dei beni.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela il rispetto della vita privata e familiare, rilevante rispetto all’accesso ai dati contenuti nei dispositivi.
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela la protezione dei dati personali e la disponibilità esclusiva del patrimonio informativo.
art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato quale fonte europea del principio di proporzionalità.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato quale parametro per la legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali.
art. 5, paragrafi 3 e 4, TUE
Richiamato quale fondamento del principio di proporzionalità nell’ordinamento dell’Unione europea.
art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680
L’accesso ai dati del telefono cellulare è compatibile con il diritto dell’Unione solo se la normativa definisce sufficientemente i reati, rispetta la proporzionalità e prevede, salvo urgenza comprovata, un controllo preventivo indipendente.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio di dispositivi elettronici il dispositivo costituisce normalmente il contenitore, mentre il reale oggetto dell’apprensione sono i dati pertinenti all’indagine; il decreto deve pertanto individuare concretamente il nesso di pertinenzialità tra i dati ricercati e il reato ipotizzato.
- È illegittimo il sequestro informatico che consenta l’esame indiscriminato dell’intero contenuto del dispositivo per individuare solo successivamente i dati rilevanti. Il sequestro probatorio non può trasformarsi in uno strumento esplorativo o in una fishing expedition.
- Il decreto di sequestro deve indicare specifiche informazioni ricercate oppure criteri alternativi concretamente idonei a selezionarle preventivamente, quali soggetti, relazioni comunicative, periodi temporali, tipologie di documenti o oggetti determinati. Le parole chiave sono uno strumento possibile, ma non un requisito indefettibile.
- Il principio di proporzionalità impone che il sequestro sia limitato a quanto strettamente necessario per la finalità probatoria e che non possa essere sostituito, ove possibile, da modalità meno afflittive, come la selezione dei dati e la restituzione del dispositivo e delle informazioni non pertinenti.
- La proporzionalità riguarda anche la durata del vincolo reale. Il decreto deve indicare le fasi essenziali delle operazioni, la loro ragionevole durata e un programma di azione diretto alla rapida selezione dei dati rilevanti, senza che sia necessariamente predeterminato un termine rigido e inderogabile.
- Il pubblico ministero deve organizzare l’attività di acquisizione e analisi in modo da completare la selezione nel più breve tempo possibile; eventuali proroghe o modulazioni della durata devono essere giustificate dalle concrete difficoltà tecniche e restano soggette al controllo del giudice.
- La violazione della proporzionalità del sequestro probatorio è deducibile già con il riesame e, in cassazione, integra violazione di legge quando il provvedimento sia privo di motivazione o sorretto da motivazione meramente apparente.
- Quando il sequestro probatorio è annullato, la restituzione deve riguardare non solo il supporto materiale, ma anche la copia forense e i dati estrapolati, poiché la mera restituzione del dispositivo non elimina il sacrificio arrecato alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo.
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