Cassazione Penale, Ordinanza n. 11367/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza non consentita in sede di legittimità, in quanto concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena non richiesta nel giudizio di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 7 marzo 2024, deducendo una doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che tale censura non era stata proposta in alcuna sede del giudizio di merito e che, pertanto, si tratta di motivo precluso in sede di legittimità. In particolare, il ricorso mira a sollecitare la Cassazione su un beneficio non richiesto in appello.
Norme richiamate
La sentenza richiama implicitamente la sospensione condizionale della pena come beneficio il cui mancato riconoscimento non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non richiesto nel merito.
Il ricorso è dichiarato inammissibile poiché proposto con motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, ossia per preclusione derivante dalla mancata deduzione del tema nel giudizio di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376
Le Sezioni Unite affermano che l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena se non ne abbia fatto richiesta nel giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni o richieste che non siano state introdotte tempestivamente nei gradi di merito, quando ciò determini una preclusione processuale.
- La mancata richiesta, nel giudizio di merito, della sospensione condizionale della pena impedisce di censurare in cassazione il suo mancato riconoscimento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato su motivi preclusi perché estranei al perimetro delle questioni devolvibili al giudice di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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