Cassazione Penale, Ordinanza n. 24195/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità per i delitti di tentata truffa e di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità. In applicazione del principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, l'impugnazione è stata respinta in rito. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, e il giudice può fondarlo valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare tutti quelli allegati dalle parti.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che miri a una rivalutazione del merito sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche, salvo il rilievo di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il giudice di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche, assolve l'obbligo motivazionale se richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio complessivo di personalità e del fatto; non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La manifesta infondatezza del motivo, quando emerge da una motivazione immune da evidenti illogicità, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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