Cassazione Penale, Ordinanza n. 35482/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre imputati hanno presentato un unico ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18 novembre 2025. I primi tre motivi contestavano l'affermazione di responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti e il ruolo attribuito a una delle imputate; la Corte di cassazione li ha ritenuti reiterativi delle doglianze già esaminate in appello, privi di specificità e diretti a ottenere una non consentita rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Il quarto motivo riguardava l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva escluso motivatamente il modesto disvalore della condotta, valorizzandone le caratteristiche, l'organizzazione e la gravità del danno. Il quinto motivo censurava la pena come non equa e la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte in appello sulla pena e sulle sue componenti. Il testo descrive la condotta come caratterizzata da artifici e raggiri, con danno per la persona offesa, ma non indica il nome del reato né la norma incriminatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I primi tre motivi erano generici e reiterativi e non individuavano specifici travisamenti decisivi, mirando invece a una rivalutazione del merito; il quarto non superava la motivazione d'appello che aveva escluso la particolare tenuità in ragione della natura organizzata della condotta e della gravità del danno; il quinto non si confrontava con la motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata deliberata il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
Il motivo di impugnazione è inammissibile quando è generico e non correla puntualmente le ragioni dedotte alla motivazione della decisione impugnata.
con particolare riferimento alle caratteristiche della azione, alla natura organizzata della condotta, alla gravità del danno subito, elementi questi di tale consistenza da portare ad escludere che la condotta possa essere ritenuta di modesto disvalore
La particolare tenuità può essere esclusa, con motivazione adeguata, considerando le caratteristiche dell'azione, il carattere organizzato della condotta e la gravità del danno.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione e la graduazione della pena spettano alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali; la relativa censura in cassazione non può chiedere una nuova valutazione della congruità se la decisione non è arbitraria o illogica ed è sufficientemente motivata.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La commisurazione della pena deve rispettare i criteri indicati dalla norma e rientra nella valutazione del giudice di merito; in cassazione non è ammessa una rivalutazione della congruità in assenza di arbitrio, illogicità o motivazione insufficiente.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che ripropongono questioni già affrontate dal giudice d'appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata e che chiedono una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, in assenza di specifica indicazione di travisamenti decisivi.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede non solo la determinazione della censura, ma anche una correlazione puntuale tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando, con motivazione adeguata, le caratteristiche dell'azione, l'organizzazione della condotta e la gravità del danno.
- La graduazione della pena e la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La censura in cassazione non può mirare a una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione non è arbitraria o illogica ed è sorretta da motivazione sufficiente; il giudice può indicare gli elementi determinanti senza esporre analiticamente ogni dato considerato.
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