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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19178/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di merce fornita. La società ingiunta aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo in compensazione un proprio credito risarcitorio, quantificato contrattualmente, assunto derivante da condotte di concorrenza sleale e dalla violazione di clausole di esclusiva e di patto di non concorrenza contenute nel contratto di fornitura; aveva quindi formulato domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno, da compensare con il credito azionato in via monitoria. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto la domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Brescia e aveva declinato la competenza su tale capo. Riassunta la causa davanti al Tribunale specializzato, questo aveva sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. La parte opponente chiedeva invece che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Mantova. I motivi affrontati nel regolamento riguardavano: la possibilità di proporre regolamento d'ufficio nonostante l'appello già proposto avverso la sentenza declinatoria; la rilevanza della tardività del rilievo dell'incompetenza; e soprattutto la corretta qualificazione della domanda riconvenzionale, per stabilire se rientrasse nella competenza delle sezioni specializzate per la proprietà industriale/impresa oppure nella competenza del tribunale ordinario, in assenza di effettiva interferenza con diritti di proprietà industriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento d'ufficio e ha affermato la competenza del Tribunale di Mantova a conoscere della domanda riconvenzionale. Ha ritenuto che la coesistenza con l'appello già proposto contro la sentenza declinatoria non preclude il regolamento d'ufficio; ha escluso che il giudice ad quem potesse elevare conflitto per far valere la tardività del rilievo dell'incompetenza; e, nel merito della questione di competenza, ha qualificato la domanda come estranea alla concorrenza sleale interferente, perché fondata solo sulla dedotta violazione di clausole contrattuali di esclusiva e non concorrenza, senza allegazioni idonee a coinvolgere marchi, brevetti o segreti industriali. Ne è seguita la declaratoria di competenza del Tribunale di Mantova, con ordine di riassunzione del giudizio entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda riconvenzionale

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività dell'eccezione di incompetenza e al rilievo d'ufficio della stessa

  • art. 42 c.p.c.

    evocato per la coesistenza tra impugnazione ordinaria e regolamento di competenza quando quest'ultimo sia proposto dalle parti; la Corte ne estende in sostanza la logica anche al regolamento d'ufficio

  • art. 43 c.p.c.

    richiamato nell'ordinanza di rimessione per sostenere la possibile concorrenza tra impugnazione ordinaria e regolamento di competenza

  • art. 45 c.p.c.

    base del regolamento di competenza d'ufficio, utilizzabile dal giudice solo per il rilievo immediato della propria incompetenza

  • art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30 del 2005

    individua l'ambito delle controversie sulla proprietà industriale rilevanti ai fini della competenza delle sezioni specializzate

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003

    attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa/proprietà industriale la competenza per determinate controversie, incluse quelle di concorrenza sleale interferente

  • artt. 98 e 99 c.p.i.

    richiamati per escludere che nel caso concreto fossero stati allegati segreti industriali tutelabili

  • art. 120 c.p.i.

    richiamato quale disposizione che collega la competenza alle controversie in materia di diritti di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente

  • art. 28 c.p.c.

    citato con riferimento al territorio inderogabile, quale ambito in cui può operare il conflitto d'ufficio

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza il giudice di legittimità può riqualificare la domanda e valutare i fatti allegati sino a quel momento, senza essere vincolato dalle sole prospettazioni formali delle parti o dalla qualificazione data dal giudice di merito.
  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa/proprietà industriale sulle domande di concorrenza sleale sussiste solo quando la fattispecie prospettata interferisce, anche indirettamente, con l'esercizio di diritti di proprietà industriale; in difetto, la controversia resta al tribunale ordinario.
  • La concorrenza sleale c.d. pura, nella quale la lesione di diritti di esclusiva non costituisce elemento costitutivo dell'illecito, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate.
  • Per stabilire la competenza occorre avere riguardo alla prospettazione dei fatti e non alla loro fondatezza nel merito.
  • Il giudice ad quem investito di un giudizio riassunto dopo una declinatoria di competenza non può sollevare conflitto d'ufficio per far valere la tardività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio della incompetenza, se non nei limiti del potere attribuito dall'art. 45 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAziendaConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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