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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30996/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva convalidato l'arresto provvisorio ai fini estradizionali e disposto per l'estradando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Procuratore Generale deduce violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che per i reati di criminalità organizzata (e, in particolare, per la fattispecie astrattamente riconducibile all'art. 74 d.P.R. 309/1990) la custodia cautelare in carcere è la regola e che misure meno gravose possono essere concesse solo se motivati "concreti elementi" idonei a escludere il pericolo di fuga; inoltre il PG rileva la gravità del fatto (esportazione di 60 kg di cocaina e spostamenti in diversi Stati extra-europei) e la disponibilità di mezzi dell'estradando, tali da rendere non idonei gli arresti domiciliari a prevenire la fuga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale abbia motivato adeguatamente la valutazione del pericolo di fuga e l'idoneità degli arresti domiciliari, fondandosi su elementi concreti (persona incensurata, stabile dimora, inserimento sociale, nucleo familiare disponibile). Ha richiamato i principi di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari e il principio che il pericolo di fuga deve essere motivato con elementi specifici non meramente ipotetici. Inoltre la Corte ha osservato che la fattispecie, allo stato, è stata qualificata come violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e non dell'art. 74 (associazione finalizzata), mancando indizi di associazione criminale; da ciò discende che la presunzione di applicazione della custodia in carcere prevista per i delitti di criminalità organizzata non è automaticamente invocabile.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che per i delitti di criminalità organizzata la custodia cautelare in carcere sia la misura ordinaria, mentre misure meno afflittive possono essere adottate solo se sussistono concreti elementi che ne giustifichino l'idoneità; la Corte ha richiamato questo principio ma ha ritenuto che la misura meno afflittiva sia stata adeguatamente motivata dalle concrete circostanze del caso, e ha anche rilevato che la fattispecie è stata qualificata come art. 73 e non come delitto di criminalità organizzata ex art. 74

  • art. 275-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato come strumento di contenimento che la corte territoriale ha scelto di non utilizzare; menzionato nel contesto della valutazione delle modalità esecutive della misura cautelare

  • art. 277, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona e che la misura deve essere proporzionata e adeguata rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato questo principio per giustificare la scelta degli arresti domiciliari

  • artt. 715 e 716, cod. proc. pen.

    Norme relative alla procedura di arresto in vista di estradizione e alla convalida dell'arresto provvisorio; richiamate come parametro procedurale nel caso di estradizione passiva

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Fattispecie relativa al traffico di sostanze stupefacenti (singoli delitti di traffico); la Corte territoriale ha qualificato il fatto come violazione di tale articolo, non ravvisando elementi indiziari di associazione

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti; il Procuratore Generale riteneva che la fattispecie fosse astrattamente riconducibile a tale articolo per invocare la custodia in carcere, ma la Corte ha escluso allo stato l'esistenza di elementi indiziari di associazione

Massime di principio

  • In materia di estradizione passiva il pericolo di fuga va motivato con elementi concreti, specifici e dimostrabili; non sono sufficienti valutazioni generiche o presuntive.
  • Per i reati di criminalità organizzata esiste una presunzione legislativa di applicazione della custodia in carcere, ma questa può essere derogata solo quando il giudice motivi l'esistenza di "concreti elementi" che rendono adeguate misure meno afflittive.
  • Il principio di adeguatezza e di gradualità delle misure cautelari implica che la misura scelta debba essere proporzionata non solo all'atto della sua adozione, ma per tutta la sua durata; eventuali modifiche delle condizioni (es. revoca di autorizzazioni lavorative) possono influire sulla misura ma non ne determinano automaticamente l'inefficacia se la motivazione originaria resta valida.
  • La corretta qualificazione del reato (es. art. 73 vs art. 74 d.P.R. 309/1990) è centrale: la sussistenza di un'associazione criminale cambia il quadro normativo cautelare e la presunzione in favore della custodia in carcere.
  • Questioni di fatto o di valutazione probatoria (vizi di motivazione o ricostruzione contraddittoria dei fatti) sono più difficilmente sindacabili in cassazione quando il ricorso si fonda su presunte violazioni di legge formali; pertanto l'appello per cassazione deve centrare profili di diritto chiari e non esclusivamente contestazioni valutative.

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