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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25114/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società hanno impugnato la sentenza di appello che aveva ritenuto i contratti a progetto stipulati con Maretto e Rachiero come rapporti di lavoro subordinato (con riconduzione al V livello CCNL Terziario) e aveva condannato Europa Factor al pagamento di differenze retributive e TFR e al ripristino del rapporto (con indennità sostitutiva per Maretto) e Credit Management Transport al pagamento di un'indennità a favore di Rachiero. Le società hanno dedotto, tra l'altro, vizi di costituzione del collegio per la presenza di un giudice ausiliario, errata applicazione/interpretazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003 (anche ratione temporis rispetto alle modifiche legislative successive), vizio nella valutazione degli indici di subordinazione, e contestazioni sui conteggi delle differenze retributive e sul recepimento della contrattazione collettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Europa Factor sia il ricorso incidentale di Credit Management Transport. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sulla base degli elementi di fatto (orario imposto, obbligo di giustificare ritardi/assenze, uso di strumenti aziendali, supervisione e controllo penetrante, fornitura di elenchi e prescrizioni dettagliate, attività inbound prioritizzata) e la mancanza di correlazione tra i progetti contrattuali e l'attività svolta. La Cassazione ha respinto la censura sulla composizione del collegio richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 che legittima la partecipazione di non più di un giudice ausiliario nel rispetto delle garanzie. Ha inoltre confermato la correttezza dei conteggi delle differenze retributive depositati in appello (non specificamente e tempestivamente contestati) e richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito. Sono state confermate le condanne alle spese: Europa Factor rimborsa le spese di Maretto e Rachiero (liquidate in euro 5.500,00 più esborsi e accessori) e Credit Management Transport rimborsa le spese di Rachiero (euro 2.000,00 più esborsi e accessori); tra le due società le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 276/2003 (art. 61, art. 69)

    art. 61; art. 69, commi 1 e 2

    L'art.61 richiede la specificità del progetto e il collegamento funzionale a un risultato finale; le modifiche successive non derimono automaticamente l'esame della natura del rapporto, che va valutato secondo la normativa ratione temporis e soprattutto in base alla prova dei fatti. L'art.69 è stato richiamato nei profili processuali sulla conversione del rapporto.

  • Legge n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro, richiamata)

    La Corte ha evidenziato che alcune argomentazioni basate sulle modifiche introdotte dalla L.92/2012 non potevano operare ratione temporis rispetto ai contratti del 2009; comunque la valutazione è rimasta fondata sulle regole vigenti al momento o sull'accertamento fattuale della subordinazione.

  • Legge n. 183/2010 (art. 32, comma 5)

    La norma disciplina l'indennità sostitutiva in caso di reintegro; la Corte d'appello aveva quantificato l'indennità nella misura corrispondente a cinque mensilità e Cassazione ha confermato la statuizione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica dei conteggi in appello ha prodotto effetto probatorio (relevatio ab onere probandi) valutato dal giudice di merito; la Cassazione ha richiamato il limite del sindacato sulla valutazione dell'elemento sulla non contestazione.

  • art. 158 c.p.c.; decreto-legge 21/6/2013 n.69 (artt. 62-72); sentenza Corte costituzionale n. 41/2021

    artt. 62-72 DL n.69/2013; sentenza Corte costituzionale n. 41/2021

    La censura sulla illegittimità della costituzione del collegio è stata respinta: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale ma ha comunque ritenuto legittima, in una fase transitoria, la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio nel rispetto delle garanzie, principio richiamato dalla Cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Rilevata la sussistenza degli estremi per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorrenti nei termini indicati dalla normativa.

  • art. 2094 c.c., art. 2697 c.c., art. 2729 c.c.

    art. 2094 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 2729 c.c.

    Richiamate nei profili di prova e onere della prova: la valutazione sul recepimento della contrattazione collettiva e sulla dimostrazione dei fatti è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato si basa principalmente su elementi di fatto (orario imposto, obbligo di giustificare assenze, uso di strumenti aziendali, supervisione continuativa, istruzioni dettagliate, integrazione nell'organizzazione aziendale), non sulle denominazioni contrattuali.
  • Per i contratti stipulati prima di modifiche legislative successive va applicata la normativa vigente ratione temporis; le modifiche successive non sanano né trasformano automaticamente i rapporti già esistenti.
  • Il giudice di legittimità non rivede le valutazioni di merito sui fatti raccolti in istruttoria: le censure che chiedono una rivalutazione fattuale sono normalmente inammissibili in Cassazione.
  • La mancata contestazione specifica di conteggi retributivi può comportare l'effetto probatorio favorevole alla parte che li ha prodotti (art.115 c.p.c.); dunque è essenziale contestare puntualmente in primo grado o in appello.
  • Spetta al datore di lavoro provare la corrispondenza fra progetto formale e attività effettivamente svolta; in assenza di prova convincente la qualificazione subordinata è probabile.
  • Nel settore dei call center non necessariamente la qualificazione outbound/inbound determina l'autonomia: va valutata la complessiva organizzazione del lavoro e il grado di direttività e controllo.
  • Le censure sulla composizione del collegio devono fare i conti con la giurisprudenza costituzionale: la presenza di un giudice ausiliario, nei limiti indicati dalla Corte costituzionale, non invalida automaticamente la decisione.

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