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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25161/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Pisanello e Pianoforte e condannato Pianoforte e la societa' Paradiso del Mare al pagamento di rilevanti somme. Il ricorrente deduceva: (i) errore di diritto perché la pronuncia di primo grado sarebbe stata impugnabile solo mediante regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.); (ii) violazione di norme di ordine pubblico e dell'art. 57 del d.lgs. 159/2011 in materia di competenza del giudice della misura di prevenzione; (iii) che il Tribunale aveva correttamente escluso la giurisdizione del giudice del lavoro al momento della domanda e che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ancorato la propria competenza a fatti sopravvenuti; (iv) omissione nella considerazione degli elementi relativi al potere direttivo e disciplinare utili a negare la subordinazione (art. 2094 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la pronuncia del Tribunale era una declaratoria di temporanea improseguibilita' (non una vera e propria pronuncia di incompetenza) dovuta al sopravvenuto sequestro/confisca, e quindi impugnabile con i mezzi ordinari (appello) e non con il regolamento di competenza: la distinzione tra sezioni civili e penali dello stesso ufficio non configura materia regolabile con il regolamento di competenza (richiamate SS.UU. n. 38596/2021 e n. 26296/2008). Ha inoltre richiamato il principio per cui la giurisdizione si determina rispetto allo stato di fatto e alla legge al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), sicche' un sequestro sopravvenuto costituisce causa temporanea di improcedibilita'. Quanto al quarto motivo, la Corte ha dichiarato l'ammissione del motivo non percorribile: la qualificazione del rapporto come subordinato e' questione di fatto, sottoposta al sindacato molto limitato della Cassazione se la motivazione del giudice di merito e' adeguata; pertanto la censura sulla mancata deduzione del potere direttivo/disciplinare e' inammissibile. Sono state condannate le spese del giudizio di legittimita' a carico del ricorrente, con liquidazione degli onorari e indicazione dell'ulteriore contributo ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata come riferimento per i motivi di cassazione; la Corte valuta i motivi di diritto (n.4, n.2, n.3) distinguendo tra errori di diritto e valutazioni di fatto non sindacabili se adeguatamente motivate.

  • art. 42 c.p.c.

    Il ricorrente sosteneva che la pronuncia di primo grado dovesse essere impugnata con regolamento di competenza; la Corte ha però ricordato che il regolamento di competenza non e' applicabile quando la questione riguarda la ripartizione tra sezioni (es. civile vs penale) dello stesso ufficio giudiziario.

  • art. 5 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui giurisdizione e competenza si determinano con riferimento alla legge e allo stato di fatto vigenti al momento della proposizione della domanda: fatti sopravvenuti (es. sequestro) possono rendere temporaneamente improcedibile la domanda.

  • art. 57 d.lgs. 159/2011

    Normativa sulle misure di prevenzione penali e sulla giurisdizione del giudice della misura: la presenza di misure preventive sopravvenute giustifica l'improcedibilita' temporanea della domanda davanti al giudice civile.

  • art. 2094 c.c.

    Definizione normativa del lavoro subordinato; la Corte ha stabilito che l'accertamento della subordinazione e' valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti (errori di diritto o violazione dei criteri legali).

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla rimessione della causa al primo giudice: il sistema processuale rende la rimessione un'eccezione tassativa; fuori dai casi indicati l'appello deve decidere nel merito, sanando eventuali vizi di primo grado.

  • d.P.R. n.115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Richiamato solo in ordine agli effetti contabili del giudizio di legittimita' (ulteriore importo a carico del ricorrente), non incidentale sul merito.

Massime di principio

  • Distinguere tra 'pronuncia di incompetenza' e 'declaratoria di improseguibilita' (o inammissibilita'): la prima riguarda la competenza tecnica tra uffici e, in alcuni casi, puo' dar luogo a regolamento di competenza; la seconda e' rimedio impugnabile con i mezzi ordinari quando il giudice si e' spogliato del potere decisionale per fatti sopravvenuti.
  • Il regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.) non e' lo strumento corretto quando la controversia verte sulla ripartizione d'affari tra sezioni civili e penali dello stesso ufficio: queste sono articolazioni interne e la loro ripartizione si risolve con rimedi interni (presidente del tribunale) e non con il regolamento.
  • La giurisdizione si valuta con riferimento alla legge e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione dell'azione (art. 5 c.p.c.): eventi sopravvenuti (es. sequestro, confisca) possono rendere temporaneamente improcedibile la domanda davanti al giudice civile, ma l'ostacolo decade se l'evento viene rimosso.
  • Il giudice d'appello, salvo i casi tassativamente previsti dagli artt. 353-354 c.p.c., deve decidere nel merito e non e' tenuto a rimettere la causa al primo giudice quando rimuove il vizio della sentenza di primo grado.
  • In materia di lavoro, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo e' valutazione di fatto: in Cassazione e' ammissibile il sindacato solo per questioni di diritto o per vizio logico-giuridico nella motivazione sul bilanciamento degli indici di subordinazione (art. 2094 c.c.).
  • Quando si agisce in situazione di procedimenti penali o misure preventive sopravvenute, valutare tempestivamente la natura 'temporanea' dell'ostacolo e adottare l'impugnazione ordinaria appropriata; non assumere automaticamente che il rimedio debba essere il regolamento di competenza.

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