Cassazione Penale, Sentenza n. 28617/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) carenza di motivazione sulla affermazione che la condotta si sarebbe consumata, almeno in parte, sul territorio italiano; dai documenti emergerebbe che l'imputato era giunto a Macao da Bangkok e non da Milano, quindi non è stato adeguatamente valutato se il passaporto sia stato acquisito all'estero e non in Italia; 2) violazione/art.9 e art.128 c.p.: se il fatto è avvenuto integralmente all'estero e si tratta di delitto comune punito con pena minima inferiore a 3 anni commesso da cittadino italiano, l'azione è improcedibile in mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia; 3) errata applicazione dell'art.497-bis c.p. e inosservanza art.49, comma 2 c.p.: il documento sequestrato sarebbe un "passaporto" rilasciato dal KMFAP (ordine cavalleresco non riconosciuto) e non un documento idoneo all'espatrio né una falsificazione idonea a trarre in inganno le autorità; la corte non avrebbe spiegato gli "indici di somiglianza" con i passaporti SMOM né dimostrato l'idoneità offensiva del possesso (si assume trattarsi di falso grossolano e inoffensivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Motivazione essenziale: mancata adeguata valutazione da parte dei giudici di merito del momento e del luogo in cui l'imputato avrebbe acquisito il passaporto (possibile acquisizione a Bangkok), circostanza rilevante ai fini della territorialità e della procedibilità ex art.9 c.p.; inoltre insufficienti approfondimenti circa la natura del documento e la sua idoneità a costituire un "passaporto" valido per l'espatrio (valutazione necessaria per la sussunzione nel reato previsto dall'art.497-bis). Si rinvia al giudice di merito per gli accertamenti di fatto e la motivazione integrativa.
Norme richiamate
art. 497-bis, comma 2, cod. pen.
Norma contestata in sede di merito per il fatto di possesso/uso di documento falso idoneo all'espatrio; la Corte di Cassazione ha richiesto che il giudice di merito valuti con precisione la tipologia del documento e la sua idoneità a trarre in inganno le autorità per configurare il reato
Prevede la condizione di procedibilità (richiesta del Ministro della Giustizia) per reati commessi all'estero da cittadini italiani quando la pena minima è inferiore a tre anni; la Corte ha rimarcato che se il fatto è interamente estero va valutata l'improcedibilità
Riferimento correlato alle regole sulla procedibilità per reati commessi all'estero; richiamato dal ricorrente in materia di competenza procedurale e condizione di procedibilità
art. 49, comma secondo, c.p.
Riguarda l'elemento soggettivo e l'idoneità offensiva della condotta; il ricorrente deduce che la condotta sarebbe inidonea a ledere il bene tutelato (falso grossolano/inoffensivo) e la Corte ha richiesto ulteriore approfondimento in merito
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione (devoluzione in cassazione) e ai motivi dedotti dal ricorrente
art. 611 cod. proc. pen. (modificato)
art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso in Cassazione; indicato che il ricorso è stato trattato senza udienza orale ai sensi della nuova disciplina
Massime di principio
- Per stabilire la territorialità di un reato di possesso o uso di documenti falsi occorre accertare con precisione il momento e il luogo in cui l'imputato ha acquisito il documento; rilievi di viaggio/documenti di viaggio devono essere esaminati e motivati dal giudice di merito
- Se il reato è commesso all'estero da cittadino italiano e la pena prevista ha il minimo inferiore a tre anni, il giudice deve verificare la sussistenza della richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art.9 c.p.; in mancanza va valutata l'improcedibilità anche d'ufficio
- La configurazione del reato di "documento falso valido per l'espatrio" richiede una valutazione dell'idoneità del documento a consentire effettivamente l'espatrio o a trarre in inganno le autorità competenti, non semplicemente la presenza della dicitura "passaporto"; i cosiddetti falsi grossolani o documenti manifestamente inidonei potrebbero non integrare il reato
- I giudici di merito devono fornire motivazioni specifiche quando affermano somiglianze tra documenti (es. indici di somiglianza con documenti riconosciuti) e spiegare perché tali somiglianze siano tali da ingenerare confusione nelle autorità
- La Cassazione rimette al giudice di merito ogni accertamento di fatto: questioni probatorie e di valutazione della prova (es. percorso di viaggio, momento di acquisizione del documento, perizia sul documento) vanno approfondite in sede di rinvio
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