Sentenza n. 1193/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune di Barano d'Ischia n. 22/2021 del 28 ottobre 2021 notificata in data 8 novembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in parte in assenza di titolo e in parte in difformità da SCIA
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 22/2021, deducendo, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, poiché alcune opere oggetto dell'ingiunzione erano comprese in una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 e ancora pendente. Secondo il ricorrente, la presentazione della domanda avrebbe imposto la sospensione del procedimento sanzionatorio. Con il terzo motivo ha sostenuto che le opere realizzate in difformità dalla SCIA del 27 maggio 2020 avrebbero potuto essere assoggettate esclusivamente alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, anziché alla demolizione. Il ricorrente ha inoltre riferito di avere demolito, dopo la notifica dell'ordinanza, alcune opere realizzate sine titulo e ha documentato la presentazione di una SCIA in sanatoria nel corso del giudizio. Le opere erano situate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e disciplinata dal Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accolto i primi due motivi, rilevando che, secondo l'art. 44, comma 1, della legge n. 47/1985, la pendenza del termine o la presentazione della domanda di condono comporta la sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi. Poiché alcune opere erano comprese nella domanda di condono del 1986 ancora pendente, l'ordinanza di demolizione è stata annullata in parte qua. Ha respinto il terzo motivo: la presentazione successiva di una SCIA in sanatoria non incide sulla legittimità e sull'efficacia dell'ordinanza demolitoria, potendo eventualmente condizionarne soltanto l'esecuzione entro i limiti temporali previsti dalla legge. Inoltre, per gli interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA in area paesaggisticamente vincolata, la misura demolitorio-ripristinatoria non è esclusa dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti della domanda di condono sulle sanzioni edilizie.
in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi
La pendenza del termine per la presentazione della domanda o la già avvenuta presentazione del condono impone la sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi; l'ordinanza di demolizione adottata in tale situazione è illegittima limitatamente alle opere interessate dal condono.
art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001
la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro
La disciplina della sanzione pecuniaria per interventi in assenza o difformità da SCIA non impedisce, in area paesaggisticamente vincolata, l'applicazione della misura demolitorio-ripristinatoria.
art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale presupposto oggettivo degli interventi soggetti a SCIA ai fini dell'applicazione dell'art. 37.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
È richiamato per affermare che gli interventi edilizi eseguiti in area vincolata in assenza o difformità da SCIA non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria.
art. 167, commi 1 e 4, d.lgs. 42/2004
La disciplina dell'accertamento di compatibilità paesaggistica non incide sulla legittimità dell'ordinanza demolitoria; in area vincolata, gli interventi abusivi in assenza o difformità da SCIA possono essere colpiti da demolizione.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio, o la pendenza del termine per presentarla nei casi previsti dalla legge, sospende i procedimenti sanzionatori edilizi; un'ordinanza di demolizione adottata durante tale pendenza è illegittima limitatamente alle opere comprese nella domanda di condono.
- La presentazione successiva di una SCIA in sanatoria o l'avvio di un procedimento di accertamento di conformità non travolgono la legittimità dell'ordinanza di demolizione già adottata, potendo incidere, entro i limiti temporali di legge, soltanto sulla sua esecuzione.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA non sono necessariamente assoggettabili alla sola sanzione pecuniaria dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, potendo essere destinatari della misura demolitorio-ripristinatoria.
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