Cassazione Civile, Ordinanza n. 15683/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committenti)
La controversia
Due proprietarie di un immobile avevano affidato a un geometra la progettazione e la direzione lavori per la modifica e l’ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo. Le committenti chiedevano il risarcimento dei danni per inesatto adempimento dell’incarico professionale, lamentando in particolare: il ritardo nell’apertura di un’attività di bed & breakfast nell’immobile; l’asserita autorizzazione, da parte del direttore lavori, di pagamenti all’impresa appaltatrice eccedenti il valore delle opere effettivamente eseguite; e ulteriori profili connessi alle competenze professionali richieste dal geometra. Il professionista proponeva anche domanda riconvenzionale per il pagamento delle residue competenze. Il Tribunale accoglieva parzialmente entrambe le domande; la Corte d’appello riduceva sia il risarcimento a carico del professionista sia la somma dovuta dalle committenti. In cassazione le ricorrenti deducevano, in sintesi: violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione della conoscenza, da parte del professionista, della destinazione dell’immobile a bed & breakfast; violazione delle norme sulle preclusioni e sull’interpretazione del rapporto professionale in ordine alla notula e ai compensi; violazione degli artt. 1457 e 1362 c.c. sulla rilevanza del termine di fine lavori; violazione degli artt. 115, 167 e 345 c.p.c. per la produzione e la valutazione degli assegni relativi agli acconti pagati; omesso esame di fatti decisivi relativi ai versamenti in acconto all’impresa appaltatrice e al modo in cui il direttore lavori aveva emesso il certificato di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi, secondi, terzi, quarti, quinti, sesti e ottavi motivi. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare fatti decisivi relativi ai pagamenti effettuati all’impresa appaltatrice e alla loro incidenza sui certificati di pagamento emessi dal direttore lavori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa all’eventuale responsabilità professionale del direttore lavori per aver autorizzato pagamenti eccedenti il valore delle opere effettivamente eseguite.
Norme richiamate
la non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non i documenti prodotti, la cui valutazione probatoria spetta al giudice
l’onere di contestazione deve essere esercitato tempestivamente nelle difese consentite, altrimenti opera la preclusione
le contestazioni e le modifiche difensive devono avvenire nei termini della fase di trattazione; oltre tali termini non sono più proponibili nuove modifiche della posizione difensiva
in appello sono inammissibili le produzioni documentali tardive; se il documento è inammissibile, non vi è spazio per valutarne la non contestazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti e documenti rilevanti, altrimenti le censure sono inammissibili
le doglianze di violazione di legge sono state respinte quando miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto o del contenuto negoziale
la censura di nullità per difetto di motivazione è inammissibile se ripropone questioni già esaminate e non evidenzia un reale vizio motivazionale
è censurabile l’omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti, quando il giudice di merito non li abbia considerati affatto
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la rilevanza del termine di ultimazione lavori, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché irrilevante rispetto alla ratio decidendi
richiamato dalle ricorrenti per l’interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza rispetto al mancato nesso causale
la nullità per carenza assoluta di motivazione non sussiste se la decisione è sorretta da più rationes decidendi o se il vizio è solo apparente
Massime di principio
- La mancata contestazione opera sulle allegazioni di fatto tempestivamente introdotte in giudizio, non sui documenti in sé, e deve essere valutata entro le preclusioni della fase di trattazione; una contestazione tardiva non può sanare il mancato tempestivo contraddittorio.
- In appello non sono ammissibili documenti prodotti tardivamente in violazione dell’art. 345 c.p.c.; se il documento è inammissibile, non può fondarvi alcuna pretesa di non contestazione o di prova del fatto allegato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa interpretazione del contratto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
- Quando la decisione di merito poggia su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le basi argomentative idonee a sorreggerla.
- L’omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico, discusso tra le parti, non sia stato affatto considerato dal giudice di merito e sia potenzialmente idoneo a mutare l’esito della controversia.
- Nel rapporto di direzione lavori, la responsabilità professionale per indebita autorizzazione di pagamenti all’impresa va valutata tenendo conto dell’intero meccanismo dei pagamenti in corso d’opera, inclusi gli acconti già versati e la loro incidenza sui certificati di avanzamento lavori.
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