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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33383/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare. Il ricorrente contestava il calcolo del termine massimo di custodia cautelare, sostenendo che, a seguito di annullamento parziale con rinvio della sentenza di appello (relativamente alla prosecuzione della partecipazione oltre il 2015), non si poteva applicare il termine più lungo di sei anni. Chiedeva inoltre che, per la porzione di fatto già accertata fino al 2015, si considerasse l'aumento effettivamente operato dal giudice del merito per l'aggravante ex art.416-bis comma 6 c.p., e non la pena edittale massima prevista dalla norma.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'argomentazione del Tribunale di Napoli secondo cui, anche ricorrendo la disciplina anteriore alla riforma del 2015, la partecipazione ad associazione mafiosa con le aggravanti ex commi 4 e 6 dell'art.416-bis comportava una pena massima complessiva superiore a venti anni (anni 22 e mesi 6) e quindi il termine massimo di custodia cautelare applicabile è quello di sei anni previsto dall'art.303 comma 4 lett. c) c.p.p. La Corte ha inoltre affermato che, essendosi formato il giudicato per la partecipazione in epoca anteriore al 2016, si è in presenza di "doppia conforme" per quella porzione; e che il calcolo del termine cautelare deve basarsi sulla pena edittale massima prevista dalla legge e non sulla pena concretamente inflitta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 4, lett. c) codice di procedura penale

    Stabilisce il termine massimo di custodia cautelare applicabile quando la pena edittale massima è superiore a venti anni; la Corte ha applicato il termine di sei anni previsto da questa norma.

  • art. 416-bis, commi 4 e 6 codice penale

    il comma 6 prevedeva un "aumento da un terzo alla metà delle pene stabilite dai commi precedenti"

    Si tratta di aggravanti ad effetto speciale il cui incremento sanzionatorio, quando previsto autonomamente ex lege, si cumula ai fini del calcolo della pena edittale massima per la custodia cautelare.

  • art. 63, comma 4 codice penale

    La regola di cui all'art.63 comma 4 (criterio di calcolo dell'aumento percentuale) non trova applicazione quando più aggravanti ad effetto speciale prevedono autonomamente incrementi, per i quali si applica il criterio cumulativo a fini cautelari.

  • art. 278, comma 1 codice di procedura penale

    Indica i criteri per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte ha richiamato il criterio cumulativo previsto per il calcolo della pena teorica massima ai fini della custodia cautelare.

  • Legge 27 maggio 2015, n. 69

    Ha modificato la cornice edittale dell'art.416-bis; la decisione distingue fra disciplina anteriore e successiva alla riforma per stabilire quale cornice applicare, rilevando che anche la disciplina precedente produceva una pena massima superiore a venti anni in presenza delle aggravanti cumulate.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 38518 del 27/11/2014 (Ventrici)

    Principio secondo cui, quando più aggravanti ad effetto speciale prevedono incrementi autonomi, a fini cautelari si applica il criterio cumulativo e non la limitazione dell'art.63 comma 4 c.p.; richiamata dalla Corte come precedente vincolante.

Massime di principio

  • Per determinare il termine massimo di custodia cautelare si tiene conto della pena edittale massima prevista dalla legge, comprensiva degli aumenti previsti da aggravanti ad effetto speciale che si cumulano, e non della pena concretamente inflitta dal giudice di merito.
  • Quando più aggravanti ad effetto speciale prevedono incrementi autonomi ex lege, si applica il criterio cumulativo (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite) per determinare la cornice edittale ai fini cautelari; la regola dell'art.63 comma 4 c.p. non opera in tali casi.
  • La circostanza che una parte della contestazione sia stata annullata con rinvio non esclude che per la porzione ormai giudicata con sentenza passata in giudicato si possa configurare una "doppia conforme"; tale situazione incide sul calcolo della pena edittale massima rilevante ai fini cautelari.
  • Il giudice del riesame o del merito non può ridurre il termine massimo di custodia sulla base della quantificazione concreta della pena operata dal giudice precedente quando la legge richiede di considerare la pena edittale massima; quindi le richieste difensive di "porzionare" il calcolo basandosi sulla pena effettiva sono difficilmente accolte.
  • In casi complessi con modifiche legislative successive e annullamenti parziali, è essenziale verificare se per qualche porzione del fatto si sia formato il giudicato: le parti già giudicate contribuiscono alla formazione della cornice cautelare complessiva.

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