Cassazione Penale, Sentenza n. 25980/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Angelica è stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata nei confronti della locatrice dell'immobile preso in locazione per sei mesi. La condotta contestata consisteva nel far credere di aver effettuato il pagamento del canone e del deposito cauzionale tramite bonifico, fornendo un numero di bonifico poi risultato falso e trascrivendolo nel contratto di locazione, così ottenendo l'uso dell'immobile senza pagare. In sede di ricorso in Cassazione ha prospettato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza di artifici e raggiri, sostenendo che la sola indicazione di un bonifico inesistente non integra il raggiro (paragonando la fattispecie a un assegno scoperto); (2) vizio di motivazione sulla misura della pena e omissione di risposta in ordine alla recidiva, contestando il riconoscimento di recidiva nonostante l'appello avesse specificamente messo in dubbio la rilevanza dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per manifesta infondatezza, ritenendo che la simulazione dell'effettuazione del bonifico (con fornitura di un numero di operazione falso e sua trascrizione nel contratto) costituisce condotta maliziosa idonea a creare un ragionevole affidamento e quindi integra gli artifici e i raggiri previsti dall'art. 640 c.p. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata non ha affrontato le specifiche deduzioni dell'appello relative alla rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Vittozzi Ludovica ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione da parte della Corte d'Appello di Roma e pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
La norma è interpretata nel senso che il reato di truffa si realizza quando vi è artificio o raggiro: qualsiasi condotta maliziosa idonea a creare un ragionevole affidamento nel soggetto passivo sul regolare adempimento dell'agente. La simulazione di un bonifico inesistente e la fornitura di un numero falso rientrano in tale nozione.
Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022 (Guercilena)
Giurisprudenza di riferimento secondo la quale il pagamento con assegni privi di provvista non costituisce di per sé raggiro, ma può concorrere a integrare il reato se accompagnato da comportamento malizioso e circostanze idonee a determinare un affidamento ragionevole nella vittima. Il principio è stato richiamato per affermare che la simulazione del pagamento tramite bonifico è analoga e idonea al raggiro.
Norme richiamate in relazione alla liquidazione delle spese per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone che la liquidazione avverrà con separato decreto e il pagamento sarà disposto in favore dello Stato.
Massime di principio
- La mera indicazione di un pagamento (es. numero di bonifico) non effettuato può integrare il raggiro se è posta in essere con comportamento malizioso e produce un ragionevole affidamento nella vittima.
- Il semplice mancato pagamento (es. assegno scoperto) di norma non costituisce automaticamente truffa: è necessario valutare la presenza di artifici/inganni e del comportamento volto a creare affidamento.
- L'inserimento di una falsa prova di pagamento nel contratto o in documenti formali incrementa la gravità della condotta e l'idoneità a trarre in inganno la controparte.
- In sede di appello e di Cassazione, il giudice deve esaminare e rispondere espressamente alle deduzioni difensive rilevanti (es. sulla recidiva); l'omissione di motivazione su questi punti può determinare annullamento parziale e rinvio.
- La parte civile ammessa al gratuito patrocinio può ottenere la condanna alle spese anche in sede di cassazione: la liquidazione è disposta con decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 e il pagamento può essere ordinato in favore dello Stato.
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