Cassazione Civile, Ordinanza n. 36449/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società locatrice per ottenere il pagamento di canoni di locazione nei confronti della conduttrice. Quest'ultima ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, pronunciando la decisione in udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., trattandosi di rito locatizio. La società locatrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza in Cassazione. Il motivo decisivo scrutinato dalla Corte è stato la tempestività dell'istanza: il ricorso per regolamento è stato notificato il 4 gennaio 2021, quindi oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla pronuncia in udienza del 16 novembre 2020. La ricorrente, in sostanza, contestava la declaratoria di incompetenza territoriale e la revoca del decreto ingiuntivo, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'inammissibilità per tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza perché proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza resa in udienza ex art. 281-sexies c.p.c. e art. 429 c.p.c. in materia locatizia. Ha quindi confermato, sul piano processuale, la decisione del Tribunale di Roma senza esaminare ulteriori questioni. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata e per le conclusioni del Procuratore Generale
richiamato per la costituzione della parte resistente nel regolamento di competenza
la lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza equivale alla pubblicazione della sentenza e fa decorrere il termine per impugnare dalla data dell'udienza
richiamato in relazione al rito locatizio e alla pronuncia in udienza
la pubblicazione in udienza esonera la cancelleria dall'onere della comunicazione, perché il provvedimento si presume conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza è pronunciata in udienza con lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la pubblicazione si perfeziona in udienza e il termine per proporre impugnazione decorre da quella data.
- Nel rito locatizio, la pronuncia resa in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. non richiede ulteriore comunicazione della cancelleria ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
- La comunicazione successiva del deposito non incide sulla decorrenza del termine quando la decisione è stata già resa pubblica in udienza secondo il modello semplificato previsto dalla legge.
- Il regolamento necessario di competenza proposto oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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