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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41672/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal giudice di pace plurimi decreti ingiuntivi nei confronti della società postale, chiedendo la restituzione delle somme addebitate per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) in relazione a notifiche di atti indirizzati a persone giuridiche. La sua tesi era che, poiché gli atti erano destinati a persone giuridiche e consegnati a un addetto alla ricezione, la notificazione dovesse considerarsi perfezionata senza necessità di inviare la CAN e senza che il relativo costo potesse essere posto a suo carico. La società postale, in appello, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la fondatezza dell’addebito. In cassazione l’avvocato ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina richiamata, sostenendo che, anche alla luce dell’art. 145 c.p.c., il destinatario della notifica a persona giuridica comprende non solo il legale rappresentante ma anche la persona addetta al servizio del destinatario, con conseguente illegittimità dell’invio della CAN e del relativo costo. Poste Italiane ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non rispettoso degli oneri di esposizione sommaria dei fatti e di specificazione/documentazione imposti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.: il ricorso non consentiva di comprendere compiutamente la vicenda processuale e non indicava adeguatamente dove e quando i documenti rilevanti fossero stati prodotti e collocati nei fascicoli di merito o di legittimità. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge processuale, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché il ricorso era redatto in modo non conforme ai requisiti di ammissibilità.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a rendere intellegibile la vicenda e deve specificare i documenti rilevanti, indicando se, dove e quando siano stati prodotti; la mancanza anche di una sola di tali indicazioni comporta inammissibilità.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario che i documenti su cui esso si fonda siano adeguatamente individuati e rintracciabili nei fascicoli di parte o d’ufficio, così da consentirne l’esame da parte della Corte.

  • art. 7, comma 6, legge 20 novembre 1982, n. 890

    La Corte d’appello aveva ritenuto che la previsione della spedizione della raccomandata ulteriore (CAN) operi anche quando la consegna dell’atto avvenga a persona diversa dal destinatario, senza distinguere tra persona fisica e persona giuridica; tale profilo non è stato scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 145 c.p.c.

    Era richiamato dal ricorrente per sostenere che, nella notifica alle persone giuridiche, il destinatario comprende anche la persona addetta al servizio; la Corte non ha deciso sul punto per ragioni processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte della disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il rispetto degli oneri di specificità del ricorso è requisito autonomo e decisivo: un ricorso privo di esposizione sommaria sufficiente dei fatti e privo dell’indicazione precisa dei documenti rilevanti è inammissibile, senza che la Corte debba esaminare il merito.
  • L’art. 366, n. 6, c.p.c. richiede non solo il richiamo del documento, ma anche la sua concreta localizzazione nei fascicoli di merito o di legittimità, così da consentire alla Corte di verificarne l’effettiva esistenza e rilevanza.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, resta assorbito l’eventuale ricorso incidentale condizionato proposto dalla controparte.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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