Cassazione Penale, Ordinanza n. 35520/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per avere reso false attestazioni sulle condizioni reddituali del proprio nucleo familiare in una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, nella dichiarazione era indicato un reddito familiare pari a 8.540,00 euro, mentre risultavano anche entrate di due familiari conviventi per importi di 3.383,51 euro e 33.719,33 euro. Il ricorso denunciava, da un lato, una generica mancanza di motivazione in relazione alle risultanze processuali e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente valorizzato, ai fini dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, anche somme percepite a titolo di invalidità civile e di rendita per inabilità permanente da familiari conviventi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico nella parte in cui lamentava in modo generico il difetto di motivazione, ha qualificato come motivo nuovo e non scrutinabile il riferimento alla diversa natura di alcune entrate familiari non adeguatamente trattato nei gradi di merito, e ha infine reputato manifestamente infondata la censura nel merito perché, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito espressiva di capacità economica, comprese le somme percepite per invalidità civile o inabilità permanente. Ha inoltre evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente applicato il principio secondo cui il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 si integra anche in presenza di false indicazioni od omissioni parziali relative ai dati rilevanti per l'ammissione, indipendentemente dall'effettiva sussistenza dei requisiti reddituali, con motivazione adeguata anche sul dolo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
false attestazioni delle condizioni reddituali familiari ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il reato è integrato da false indicazioni o omissioni, anche parziali, dei dati rilevanti per l'ammissione al beneficio, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali richieste.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
motivo enunciato ex art. 173, comma 1
Richiamato per la modalità di enunciazione del motivo di ricorso.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di false attestazioni per il patrocinio a spese dello Stato, ogni componente del reddito che esprima capacità economica rileva ai fini della verifica dei requisiti, anche se non imponibile.
- Le somme percepite a titolo di invalidità civile o di rendita per inabilità permanente devono essere considerate nel reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, se espressive di capacità economica.
- Il delitto si configura anche quando le false indicazioni o omissioni siano solo parziali, purché riguardino dati effettivamente rilevanti per la determinazione delle condizioni di reddito richieste per il beneficio.
- Ai fini della configurabilità del reato, non assume rilievo l'effettiva esistenza dei requisiti per ottenere il patrocinio, essendo sufficiente la falsità o incompletezza della dichiarazione su elementi decisivi per il controllo dei presupposti.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a doglianze generiche sulla motivazione senza confrontarsi specificamente con le risultanze e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non sono scrutinabili in cassazione, se nuovi e non devoluti nei gradi di merito, i profili di censura che richiedono nuovi accertamenti di fatto non emergenti dalla decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →